06.05.2021 Icon

Compravendita internazionale e applicazione della Convenzione di Vienna

In caso di compravendita internazionale di merci “la preferenza dell’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite, rispetto alle norme di diritto internazionale privato, si fonda essenzialmente su un giudizio di prevalenza del diritto materiale uniforme rispetto alle norme di diritto internazionale privato”.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 1605 del 26 gennaio 2021 – chiamata a pronunciarsi in merito ad una controversia sorta fra una società venditrice italiana e una società acquirente tedesca (dunque, tra soggetti aventi la sede d’affari presso Paesi aderenti alla Convenzione di Vienna dell’11 aprile 1980 sulla vendita internazionale di merci, United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG) quest’ultima convenuta dalla prima per il pagamento di alcune forniture – ha ribadito l’orientamento già espresso dalla medesima Corte con la pronuncia n. 1867 del 25 gennaio 2018, secondo cui “il diritto materiale uniforme ha carattere di specialità, in quanto risolve direttamente il problema della regolamentazione della fattispecie, evitando il doppio passaggio consistente nell’individuazione del diritto applicabile e, quindi, nell’applicazione dello stesso, in conformità alle regole del diritto internazionale privato.”.

Ne deriva, quindi, che – trovando applicazione, nel caso di specie, la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci in luogo della legge italiana così come invece sostenuto dal venditore – i termini di decadenza e di prescrizione per far valere i difetti di conformità dovranno rispettare il criterio del “tempo ragionevole“, nel termine massimo di decadenza di 2 anni decorrente dalla data di consegna della merce, secondo quanto previsto dall’art. 39 della Convenzione di Vienna.

Come noto, infatti, la Convenzione di Vienna è – innanzitutto – applicabile ai contratti di vendita di beni mobili tra parti le cui sedi d’affari si trovino in Stati firmatari, salva l’ipotesi in cui le parti non abbiano a) escluso l’applicazione della Convenzione, b) derogato ad una o più delle sue disposizioni o c) modificato gli effetti (art. 6 della Convenzione).

Ebbene, secondo l’articolo 39 della Convenzione di Vienna “1. l’acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformità se non lo denuncia al venditore, precisando la natura di tale difetto, entro un termine ragionevole, a partire dal momento in cui l’ha constatato o avrebbe dovuto constatarlo. 2. In tutti i casi l’acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformità se non lo denuncia al più tardi entro un termine di due anni, a partire dalla data alla quale le merci gli sono state effettivamente consegnate, a meno che tale scadenza non sia incompatibile con la durata di una garanzia contrattuale”.

Tale norma deve poi essere coordinata con quella di cui all’art. 38, paragrafo 1 della Convenzione che impone al compratore di esaminare le merci (o di farle esaminare) nel più breve tempo possibile (“1. L’acquirente deve esaminare le merci o farle esaminare nel termine più breve possibile, considerate le circostanze”).

Poichè il “termine ragionevole” è di per sé molto ampio, per determinare la tempestività della denuncia occorre tenere conto delle circostanze del caso concreto: andranno considerati, ad esempio, i vizi e la natura del bene (e la sua deperibilità), i mezzi necessari ad individuare la sussistenza dei vizi stessi, la disponibilità degli strumenti in grado di rilevarli ed il tipo di azione esercitata dall’acquirente (restituzione del bene, riduzione del prezzo, etc.).

Stando così le cose, per evitare di imbattersi nelle incertezze derivanti dall’applicazione della Convenzione di Vienna in caso di vizi dei beni compravenduti, è consigliabile prevedere – all’interno delle condizioni generali o del contratto di compravendita – una disciplina quanto più dettagliata ed esaustiva possibile dei diritti e degli obblighi del compratore e del venditore in caso di difetti di conformità, prestando particolare attenzione e cautela  ai termini di prescrizione e di decadenza della garanzia per vizi.

Maria Giulia Furlanetto – m.furlanetto@lascalaw.comFrancesco Parisi – f.parisi@lascalaw.com

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