11.12.2023 Icon

Pericolo decadenza ex art. 1957 c.c.? Nessuna paura, c’è la garanzia a prima richiesta

Il tema della nullità parziale della fideiussione per conformità al modello ABI è ora più che mai attualissimo e fonte di accesi dibattiti giurisprudenziali.

Come noto, il principale rischio derivante da un ipotetico accertamento di conformità della fideiussione allo schema unilaterale costituente l’intesa vietata, è costituito dalla dichiarazione di nullità delle clausole che lo riproducano e, per quanto qui di interesse, della clausola di deroga all’art. 1957 c.c.

Tale circostanza comporterebbe la necessità per il creditore di dimostrare di aver rivolto le proprie istanze al debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione.

Nel descritto quadro, si inserisce una recentissima sentenza del Tribunale di Torino con la quale, a conclusione di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quest’ultimo ha ritenuto porre l’accento sulla clausola di garanzia a “semplice richiesta scritta” prevista contrattualmente e ritenere rilevante l’intimazione di pagamento inviata al fideiussore, ai fini della verifica sulla tempestività dell’azione.

Più nello specifico, richiamando autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, il Giudice ha precisato che “considerando che l’art. 7 del contratto prevede “il pagamento del fideiussore” “a semplice richiesta scritta”; secondo la Corte di Cassazione, in presenza di questa clausola, “il rispetto dell’art. 1957 c.c. da parte del creditore garantito deve ritenersi soddisfatto con la stessa richiesta rivolta al fideiussore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale…, con la conseguenza che, una volta tempestivamente effettuata la richiesta di pagamento del fideiussore, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore (Cass. 13078/2008; nello stesso senso, Cass. 22346/2017)”.

Quindi, essendosi il fideiussore obbligato ad un pagamento a “semplice richiesta”, il creditore impedisce la decadenza dall’azione con l’invio tempestivo di un’intimazione stragiudiziale, senza la necessità di dimostrare l’iniziativa giudiziaria. 

Conseguentemente, il Tribunale ha condannato il garante al pagamento dell’importo del debito maturato con riferimento alla linea di credito intimata.

Autore Jennyfer Mariano

Associate

Milano

j.mariano@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Credito Al Consumo ?

Contattaci subito