Con la sentenza n. 352 del 12 aprile 2024, il Tribunale di Alessandria si è uniformato a quell’orientamento giurisprudenziale, oramai consolidato, in virtù del quale “la fideiussione specifica non ricade nell’ambito di applicazione del provvedimento emesso dalla Banca d’Italia, n. 55/2005, posto che non è applicabile la disciplina per asserita conformità al modello ABI”.
Le argomentazioni formulate dal Tribunale ripercorrono minuziosamente il tema dell’applicabilità, anche alle fideiussioni specifiche, della sanzione della nullità delle clausole conformi al modello ABI e traggono origine dalla considerazione secondo cui le Sezioni Unite della Cassazione – nella nota pronuncia del 30 dicembre 2021, n. 41994 – non avrebbero distinto espressamente tra il regime applicabile alle fideiussioni omnibus e quello riferibile alle fideiussioni specifiche.
Tuttavia, come ritenuto dal Giudice piemontese, appare dirimente condurre un’analisi di carattere ontologico, che riconosca una più ampia rilevanza alla causa stessa del negozio fideiussorio.
Invero, la fideiussione omnibus e la fideiussione specifica tutelano interessi economico-individuali differenti: la prima è funzionale a garantire tutte le obbligazioni, anche future, contratte dal debitore principale nei confronti dell’istituto di credito; la seconda è funzionale a garantire le singole, specifiche obbligazioni del cliente verso la banca.
La fideiussione omnibus possiede, dunque, una causa diversa da quella propria della fideiussione specifica, in considerazione della rilevanza dell’attività di concessione di finanziamenti – in via professionale e sistematica – agli operatori economici.
Se ne ricava la circostanza secondo cui la posizione di debolezza del fideiussore è maggiore nell’ipotesi di fideiussione omnibus, poiché, essendo la garanzia prestata anche per le obbligazioni future e non specificamente riferibili a una determinata operazione bancaria, maggiore è la possibilità per la banca di abusare della propria posizione dominante.
In altri termini, proprio mediante il ricorso al modello contrattuale della fideiussione omnibus, l’istituto di credito potrebbe agevolmente porre in essere quel comportamento che è stato ritenuto violativo della normativa antitrust, sulla scorta del provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005.
Di contro, alla mera corrispondenza di una fideiussione specifica allo schema ABI non consegue la nullità delle clausole in essa riprodotte, poiché non vige il criterio presuntivo – corredato dai necessari temperamenti sul piano probatorio – secondo cui tale fideiussione rappresenti il frutto di un’intesa vietata.
Questo, in conclusione, è il principio cristallizzato nella pronuncia del Tribunale di Alessandria, che, con un’argomentazione estremamente efficacie, è riuscito a parafrasare quell’orientamento condiviso dalla più recente e autorevole giurisprudenza sul tema (ex multis, Tribunale di Modena, sent. n. 175/2023; Corte d’Appello di Taranto, sent. n. 330/2023; Tribunale di Bologna, sent. n. 64/2022; Tribunale di Napoli, sent. n.5125/2022).