Con la sentenza n. 40.578 del 2023, il Giudice di Pace di Napoli ha affermato dei principi in netta controtendenza rispetto a quanto affermato dalla giurisprudenza maggioritaria in tema di cessione del quinto.
In tale pronuncia si afferma che sono legittime le clausole negoziali che, in caso di estinzione anticipata, limitano il rimborso al cliente della quota non goduta dei soli costi recurring.
Difatti, il Giudice partenopeo ha precisato che la nota sentenza “Lexitor” deve oramai ritenersi superata dalla più recente pronuncia emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-555/21 “Unicredit Bank Austria”.
Rammentiamo che con quest’ultima decisione i Giudici di Lussemburgo hanno affermato principi totalmente opposti a quanto in precedenza affermato dai medesimi Giudici in merito al caso “Lexitor”, precisando che, la direttiva europea in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali non osta a una normativa nazionale che preveda che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato, includa soltanto i costi dipendenti dalla durata del credito.
In altri termini, sebbene con riferimento al credito immobiliare ai consumatori, la Corte ha statuito che, in caso di estinzione anticipata, sono rimborsabili solo i costi dipendenti dalla durata del credito (e quindi i c.d. costi recurring), diversamente da quanto in precedenza i medesimi Giudici avevano affermato con riferimento alla direttiva sul credito mobiliare nel caso “Lexitor”.
Seguendo il percorso tracciato dalla Corte di Giustizia, il Giudice di Pace di Napoli, nel provvedimento in commento, ha rilevato che: “La surrichiamata sentenza [la decisione resa nel caso Unicredit Bank Austria] impone al giudice italiano di prendere in considerazione il nuovo principio di diritto che ritiene legittime le clausole contrattuali conformi al diritto all’epoca vigente, le quali limitino il diritto del consumatore al rimborso dei soli costi non maturati, c.d. costi recurring, escludendo invece il rimborso dei costi up front, in quanto questi ultimi attengono a prestazioni poste in essere preliminarmente alla concessione del credito, integralmente esaurite al momento della estinzione anticipata e per tale ragione da remunerare integralmente”.
Sulla base di tale condivisibile ragionamento, il Giudice di Pace di Napoli ha rigettato integralmente le domande restitutorie avanzate dal mutuatario nei confronti del proprio Istituto di credito.