Con una recente pronuncia resa a definizione di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Cassino ha rigettato le censure dell’opponente aderendo ad un indirizzo giurisprudenziale ormai maggioritario in tema di usura.
Il Giudice, difatti, ha escluso che la penale di estinzione anticipata debba concorrere alla determinazione del TEG, in quanto ne deriverebbe una sommatoria di poste fra loro eterogenee, sia per natura che per funzione.
In particolare, il Tribunale, nel definire le due voci di costo, si è così pronunciato: “gli interessi attengono alla fase “fisiologica” del finanziamento: essi remunerano la banca per il prestito richiesto dal mutuatario e hanno un’applicazione certa e predefinita, legata all’erogazione del credito, costituendo, in ultima analisi, il “costo del denaro” per il mutuatario; la penale per estinzione anticipata, di contro, costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito (rectius, del mancato guadagno).
Il Tribunale, poi, proseguendo nella disamina, ha operato un raffronto fra l’ipotesi dedotta dall’opponente e quella solitamente invocata in materia di credito al consumo, ossia la sommatoria fra interessi corrispettivi e moratori: “se quest’ultima, come è noto, è largamente confutata non fosse altro perché postula la sommatoria di due voci che, pur originariamente pattuite, lo sono in relazione a due eventi radicalmente diversi e incompatibili tra loro (in definitiva, l’adempimento ed il suo opposto, l’inadempimento), nel caso che ci occupa non solo vale lo stesso principio, ma anzi, la penale per l’estinzione anticipata conduce ex se a paralizzare, ovviamente, la successiva pretesa di pagamento degli interessi, che viene meno per definizione”.
Infine, il Tribunale cassinate ha specificato che il suddetto iter argomentativo trae fondamento non solo dalla diversità di funzione, ma anche dalla necessità di adottare i medesimi criteri impiegati dalla Banca d’Italia per la rilevazione trimestrale del TEGM.
Muovendo da tali premesse, il Giudice, non ravvisando elementi sufficienti a paralizzare la pretesa creditoria azionata in sede monitoria, ha concluso rigettando l’opposizione e confermando, per l’effetto, il decreto ingiuntivo opposto.