23.10.2023 Icon

Di nuovo sulla sommatoria dei tassi, quando gli opposti… non si attraggono!

Il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 3793 del 29/09/2023, ha avuto modo di ribadire l’inammissibilità della sommatoria di voci di costo tra loro eterogenee ai fini della comparazione del tasso contrattuale con il tasso soglia usura di riferimento.

Nel giudizio in commento, a dire di parte opponente, il tasso di interesse applicato al contratto di finanziamento sarebbe risultato usurario in ragione del cumulo tra il tasso di interesse corrispettivo e quello moratorio.

Tale ricostruzione è stata sconfessata dal Giudice dell’opposizione in ragione delle seguenti considerazioni: “Parte opponente fa discendere, poi, la asserita usurarietà genetica dalla sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi moratori. Orbene, è necessario rilevare che il tasso di mora ha una funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi, poiché mentre l’uno sanziona il ritardato pagamento, gli interessi corrispettivi costituiscono la effettiva remunerazione del denaro mutuato, pertanto, stante la diversa funzione ed il diverso momento di operatività, la verifica della usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria. Quindi, con specifico riferimento ai contratti di finanziamento, ai fini della verifica del rispetto della legge n. 108/1996, l’interesse di mora non va sommato a quello convenzionale, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi”.

Principio, del resto, ormai pacificamente affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (sul punto vedasi Cass. Civ., 28/06/2019, n. 1744).

Procedendo oltre, il Giudice di prime cure ha inoltre censurato l’ulteriore pratica, cui ha fatto ricorso controparte nel caso di specie, tesa a ricomprendere nel tasso di interesse ulteriori costi previsti dal contratto ma destinati, tuttavia, ad assolvere funzioni diverse e del tutto alternative tra loro nella dinamica del prestito: “Il superamento del tasso soglia viene, inoltre, sostenuto dall’opponente inglobando nel calcolo anche ulteriori voci di spesa, tra cui la commissione di estinzione anticipata e le spese per il recupero stragiudiziale del credito. A tal proposito è d’uopo osservare che la commissione di estinzione anticipata del contratto di finanziamento non concorre alla determinazione del tasso usurario. Non sono cumulabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni. È impossibile, pertanto, cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori. La prima costituisce, infatti, una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore (mutuante) e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di sciogliersi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio. I secondi, invece, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi”.

Medesime considerazioni sono state svolte, nel contesto del provvedimento in parola, con riguardo alle spese per recupero stragiudiziale del credito: in ragione del suo carattere meramente eventuale, tale emolumento non può essere computato nel calcolo teso a raffrontare il tasso contrattuale con il tasso soglia. 

In applicazione dei superiori principi, il Giudice dell’opposizione ha pertanto rilevato la piena legittimità degli interessi pattuiti in contratto, perfettamente rispettosi del tasso soglia vigente, rigettando l’opposizione spiegata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.

Autore Luigi Picari

Associate

Milano

l.picari@lascalaw.com

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