17.11.2023 Icon

Una sola fine per il disconoscimento generico: l’inammissibilità

Il Tribunale di Napoli Nord, riprendendo il consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto, ha ribadito che il disconoscimento, sia esso ex articolo 214 c.p.c. sia ex articolo 2719 c.c., deve essere specifico, pena l’inammissibilità.

Il caso riguardo un’opposizione a decreto ingiuntivo con la quale, tra le altre eccezioni, l’opponente disconosceva ex articolo 214 c.p.c. i documenti a lui riferibili, nonché disconosceva ex articolo 2719 c.c. la conformità agli originali delle copie prodotte nel giudizio monitorio.

Nel giudizio si costituiva la banca convenuta, eccependo l’eccessiva genericità del primo disconoscimento, in quanto controparte non aveva specificato quali sarebbero stati i documenti contestati e, in particolare, che le firme non sarebbero state a lui riferibili; quanto, invece, al disconoscimento ai sensi dell’art. 2719 c.c., anche in tal caso l’istituto di credito ne rilevava l’eccessiva genericità, non avendo l’opponente specificato in cosa sarebbe consistita la non conformità delle copie prodotte agli originali.

Il giudice, con riguardo alle firme, conformemente a quanto dedotto dall’opposta, rilevava “la eccessiva genericità, basti constatare, al riguardo, che l’opponente non ha formalmente negato, come invece avrebbe dovuto effettuare in ossequio alla disposizione di cui all’art. 214 c.p.c., di essere l’autore delle sottoscrizioni”. Infatti, il Tribunale di Napoli Nord ha sottolineato che l’opponente si era limitato ad articolare una sola frase sul punto, non sufficiente ai fini dell’ammissibilità del disconoscimento: “(così l’opponente a pag. 3 dell’atto di opposizione “disconosce espressamente ogni riconducibilità a sé di quanto prodotto”)”.

Quanto alle copie dei documenti, il giudice sottolineava che l’opponente “in un secondo momento, sempre all’interno dell’atto di opposizione, rilevava, invece, l’incompletezza dei documenti prodotti dalla opposta (i contratti, ad avviso di parte opponente mancherebbero di alcune pagine), e pertanto contestava la conformità agli originali delle copie prodotte (così l’opponente a pag. 4 dell’atto di opposizione “disconosce formalmente la conformità all’originale delle copie allegate nel procedimento monitorio, ribadendo che agli atti sono prodotti documenti con pagine mancanti”)”, specificando che “Anche tale disconoscimento, cioè, appare eccessivamente generico, nella misura in cui non si è fatta menzione alcuna delle parti del documento che si ritengono non conformi all’originale o delle diversità che, si ha ragione di ritenere, possano evincersi dall’esame dell’originale. Sul punto ci si rifà a quella giurisprudenza di legittimità che ha efficacemente osservato che il disconoscimento ex art. 2719 c.c. va effettuato “attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale” (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 16557/2019, n. 14279/2021).”.

Ritenute infondate altresì le ulteriori eccezioni sollevate dall’opponente, il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 4314/2023 del 30 ottobre 2023, rigettava l’opposizione e, per l’effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l’opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell’opposta.

Autore Sara Martinelli

Associate

Vicenza

s.martinelli@lascalaw.com

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