04.07.2023 Icon

L’estratto conto? Se non contestato, assume il valore di fatto incontroverso

Con una recente sentenza, il Tribunale di Bari ha ribadito il valore probatorio dell’estratto conto depositato con il ricorso di ingiunzione di pagamento, in caso di omessa specifica contestazione da parte dell’opponente.

Il caso riguarda un’opposizione a decreto ingiuntivo con la quale l’opponente, tra le altre cose, eccepiva il mancato assolvimento, da parte dell’istituto di credito opposto, del proprio onere probatorio con riguardo al credito azionato monitoriamente.

L’opposta, nel costituirsi, specificava di aver dato piena prova della propria pretesa creditoria, avendo depositato, con il ricorso per ingiunzione di pagamento, l’estratto conto analitico, non specificatamente contestato dall’opponente.

Il Tribunale di Bari, in tema di onere probatorio delle parti nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, ha specificato che “Per ottenere la soddisfazione del proprio credito il creditore opposto ha agito con ricorso per decreto ingiuntivo, provvedimento concesso inaudita altera parte a contraddittorio eventuale e differito, qualora sia opposto dal debitore ingiunto. L’opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, determina la nascita di un normale procedimento di cognizione. Nella quale fase, successiva al procedimento monitorio, il ricorrente ex art. 633 e ss. c. p. c., convenuto in senso formale assume la qualità di attore in senso sostanziale, con conseguente applicazione delle normali regole sulla ripartizione dell’onere della prova (Cass.: n. 9579 del 2000 , n. 2765 del 1992). (…) Ciò comporta che la valutazione delle prove si debba basare non più e non solo sulle condizioni dettate dalla legge per l’emanazione del decreto ingiuntivo, ma sull’esistenza della pretesa creditoria, riguardata nel suo complesso (Cass. n. 9927del 2004)”.

Tuttavia, nel caso di specie, il Giudice ha rilevato che “l’opponente non ha mosso alcun rilievo sulla consistenza del saldo debitore riportato dagli estratti conto prodotti in giudizio per entrambi i contratti di finanziamento, per cui stato azionato il decreto ingiuntivo (Cass.: S.U. n. 6707/1994; n. 2751 del 2002, n. 12233 del 2003, n. 11749 del 2006). Il ricorrente assolve al proprio onere probatorio, dimostrando il diritto di credito vantato nei confronti del debitore nel suo preciso ammontare con la produzione dell’estratto conto e del piano di ammortamento. Nello stesso appaiono registrate tutte le movimentazioni e l’ultimo saldo, così come a seguito delle stesse si è determinato. Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità anche quando il creditore non abbia comunicato al debitore il conto prima del giudizio in via stragiudiziale, la successiva produzione dello stesso nel corso del processo, rappresentando una forma di trasmissione, determina per il debitore il necessario svolgimento di specifiche contestazioni sulla validità delle annotazioni riportate nel conto. Nel caso che ci occupa, l’opponente non ha contestato alcuna voce dell’estratto conto prodotto, su cui si fonda la pretesa del creditore opposto. Per cui la mancata contestazione, in base ai principi sull’onere della prova, esonera colui che ha allegato il fatto dall’onere di provarlo, in quanto questo assume il valore di fatto incontroverso. (Cass. S.U. n. 12065 del 2014, n. 1045 del 2015).”.

Infatti, come aveva già rilevato l’opposta nei propri scritti difensivi, è necessaria una specifica contestazione dell’estratto conto e tale eccezione è stata accolta dal Tribunale di Bari chiarendo che “Né possono valere, invece, contestazioni di carattere generico, come quelle operate dal debitore, né la generica affermazione di nulla dovere o quella sulla vessatorietà delle clausole dei due contratti, circostanza che appare non dimostrata. A tale proposito dall’esame della documentazione risulta che in giudizio oltre al saldaconto di cui all’art. 50 del TUB è stato prodotto l’estratto conto, il quale si riferisce a quella parte dell’obbligazione relativa al credito al consumo, per cui è stato azionato il procedimento monitorio (Cass.: S.U. n. 6707/1994; Cass: n. 2751 del 2002, n. 12233 del 2003, n. 11749 del 2006)”.

Il Tribunale di Bari, ritenute assorbite o non rilevanti o contraddette da quanto risultante dagli atti prodotti in giudizio le ulteriori eccezioni di merito e preliminari, ha rigettato l’opposizione, condannando altresì l’opponente al pagamento delle spese di giudizio.

Autore Sara Martinelli

Associate

Vicenza

s.martinelli@lascalaw.com

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