13.02.2024 Icon

La natura reale del mutuo e la disponibilità giuridica delle somme

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 34116 del 06.12.2023, è tornata ad occuparsi della natura reale del contratto di mutuo e, in particolare, del concetto di giuridica disponibilità delle somme mutuate.

La Suprema Corte, nel percorso motivazionale del provvedimento in esame, richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità che ritiene si possa parlare di disponibilità delle somme mutuate, anche se queste non sono state consegnate materialmente al mutuatario, ma comunque poste giuridicamente a sua disposizione.

Infatti, il mutuo è un contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di denaro (o altra cosa fungibile) ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della stessa da parte del mutuatario.

Tale disponibilità è considerata sussistente, come traditio effettiva, anche nell’ipotesi in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio del secondo.

Nello specifico caso sottoposto all’attenzione della Corte, la disponibilità delle somme in capo al mutuatario si era avverata tra la stipula del mutuo e la notifica dell’atto di precetto, trattandosi di un finanziamento a stato avanzamenti lavori.

Nessuna norma, infatti, impone un termine perentorio, rispetto alla stipulazione del mutuo, per l’avveramento del requisito della realità del contratto. Ai fini della conclusione di un contratto di mutuo “a stato di avanzamento lavori”, dunque, non essendo l’immediatezza dell’erogazione elemento imprescindibile del contratto, è da ritenersi che la giuridica disponibilità posta come requisito essenziale per il perfezionamento del contratto sussista nel caso in cui, nel contratto, sia pattuito che l’erogazione sia correlata al verificarsi di determinate condizioni oggettive, in presenza delle quali sorge l’obbligo del mutuante di trasferire le somme mutuate al mutuatario.

Ne consegue che, in caso di conclusione di un contratto di mutuo a stato di avanzamento lavori, la consegna della somma può ritenersi avverata anche in presenza di un piano rateale di erogazione previsto nel contratto.

L’immediatezza dell’erogazione, invero, è elemento naturale, ma non imprescindibile, del contratto di mutuo: nel caso di specie non rilevava, essendo l’erogazione ancorata al verificarsi di determinate condizioni oggettive, pattiziamente previste dal contratto stesso, in presenza delle quali il mutuante aveva l’obbligo di trasferire le somme mutuate al mutuatario.

In conclusione, il mutuo è un contratto di natura reale che si perfeziona con il conseguimento della giuridica disponibilità del danaro da parte del mutuatario, la quale può ritenersi sussistente anche se il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario.

Autore Giorgia Salernitano

Associate

Milano

g.salernitano@lascalaw.com

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