09.02.2024 Icon

Flash news: Manipolazione dell’Euribor, quali gli effetti?

La III Sezione Civile delle Corte di Cassazione, con ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023, ha dichiarato nullo il tasso di interesse determinato in base il rinvio all’Euribor, in quanto quest’ultimo è stato oggetto di manipolazione da parte di alcuni istituti di credito nel periodo compreso tra il 2005 e il 2008.

I giudici di legittimità sono giunti a tale conclusione partendo dal principio dettato dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 2207 del 4 febbraio 2005, che ha riconosciuto anche ai consumatori il diritto di agire in giudizio a tutela della concorrenza e del libero mercato. Infatti, le Sezioni Unite hanno precisato che la legge 10 ottobre 1990, n. 287 (c.d. legge “antitrust”) detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari “chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un’intesa vietata”. Pertanto, poiché la violazione di interessi riconosciuti come rilevanti dall’ordinamento giuridico può configurare un danno ingiusto, chi subisce un pregiudizio a causa di una collusione “a monte”, può agire per ottenere l’accertamento della nullità dell’intesa e il risarcimento dei danni patiti. Tale principio, del resto, è conforme a quanto la Cassazione aveva già statuito  con sentenza n. 827 del 1999, allorché aveva chiarito che l’art. 2 della legge antitrust (che sanziona con la nullità le intese fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante) è da intendersi in senso ampio: di conseguenza, costituiscono intesa rilevante qualsiasi condotta di mercato, effettuata con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché le ipotesi in cui l’intesa sia il risultato del ricorso a schemi contrattuali unilaterali.

Sulla base dei principi che precedono, la decisione in commento afferma che qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque modo essa venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini dell’accertamento della violazione dell’art. 2 della legge antitrust. Nel caso esaminato, parte ricorrente aveva lamentato la nullità del tasso applicato ad un contratto di leasing, in quanto determinato facendo riferimento al tasso Euribor. Quest’ultimo, come accertato dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4 dicembre 2013, nel periodo compreso tra il 29 settembre 2005 ed il 30 maggio 2008 era stato fissato tramite un accordo manipolativo della concorrenza da un certo numero di istituti bancari. Pertanto, la Suprema Corte conclude dichiarando che la decisione della predetta Commissione avrebbe dovuto essere considerata dalla Corte d’Appello come prova privilegiata a supporto della domanda di nullità dei tassi “manipolati” e avrebbe dovuto portare alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione.

In altre parole, secondo la Cassazione, la nullità dei tassi può essere accertata a prescindere dal coinvolgimento o meno degli istituti bancari nell’intesa tendente a “manipolare” il tasso Euribor, “giacché raggiunto dal divieto di cui all’art. 2 della legge antitrust è qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte (Cassazione, n. 29810/2017)”.

Ora, la sentenza qui segnalata solleva sicuramente una serie di domande e di dubbi su quanto potrà accadere.

Sinora la giurisprudenza di merito maggioritaria aveva escluso la nullità dei tassi di interesse che rinviano all’Euribor, limitandosi a riconoscere ai mutuatari la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni patiti, ove dimostrati nella loro sussistenza ed ammontare. Soprattutto, i giudici ritenevano che la questione della manipolazione dell’Euribor potesse trovate applicazione solo con riguardo alle banche che avevano effettivamente partecipato all’accordo illecito.

Oggi, secondo buona parte della dottrina, la sentenza esaminata legittimerebbe tutti i mutuatari ad avanzare richieste di restituzione degli interessi pagati nel periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, a seguito di ricalcolo effettuato con l’applicazione di un tasso sostitutivo ex art 117 T.U.B.

Tuttavia, vi sono anche forti perplessità circa un possibile effetto così dirompente. Infatti, se da un lato può ritenersi legittimo dichiarare la nullità dei tassi che rinviano all’Euribor, dall’altro lato non pare corretto colpire anche le banche che non hanno preso parte all’accordo manipolativo. Occorre, inoltre, considerare che la Commissione Europea aveva individuato alcune pratiche scorrette, quali ad esempio lo scambio di informazioni tra istituti di credito, potenzialmente anticoncorrenziali, ma non si è spinta sino ad accertare se effettivamente in concreto tali condotte abbiano poi alterato il valore dell’Euribor.

Pertanto, ove si consentisse indistintamente a tutti i mutuatari di agire in via di ripetizione, le banche non coinvolte potrebbero risultare ingiustamente penalizzate da comportamenti altrui, accertati solo come potenzialmente anticoncorrenziali.

Non si deve, infatti, dimenticare che la stessa Cassazione ha attribuito all’accertamento della Commissione natura di “prova privilegiata”, ma tale prova vale solo per i fatti verificati e questi, come detto, sono costituiti da condotte illecite, ma non vi è la prova della concreta alterazione dell’Euribor, che dunque deve essere tutt’oggi dimostrata.

Occorrerà dunque, a questo punto, verificare come i giudici di merito si porranno nei confronti della questione della validità dei tassi rinvianti all’Euribor.

Autore Simona Daminelli

Partner

Milano

s.daminelli@lascalaw.com

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