12.05.2023 Icon

Decadenza dal beneficio del termine: è sufficiente la lettera di intimazione

Il Tribunale di Verbania, con sentenza n. 128/2023 ha stabilito che la richiesta di adempimento dell’intero debito residuo evidenzia inequivocabilmente la volontà di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine.

Il caso riguarda un’opposizione a decreto ingiuntivo con la quale l’attore, tra le altre eccezioni, ha contestato l’esigibilità del credito al momento del deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento in quanto l’istituto di credito non avrebbe inviato una lettera raccomandata con la quale dichiarava il debitore decaduto dal beneficio del termine.

L’istituto di credito opposto, nel difendersi, ha precisato che la decadenza può verificarsi con la sola notifica dell’atto giudiziale senza che sia preceduta da una comunicazione stragiudiziale e, che, in ogni caso, nella fattispecie, la decadenza dal beneficio del termine doveva ritenersi effettuata con l’intimazione di pagamento inviata prima del deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento.

Il Tribunale di Verbania ha rilevato che la convenuta opposta: “con la comunicazione ricevuta dall’opponente in data 11.02.2021, oltre a comunicare l’intervenuta cessione, avesse anche intimato al debitore di adempiere al pagamento dell’intero debito residuo, in tal modo esercitando il diritto di risoluzione unilaterale del rapporto fra le parti, con conseguente decadenza del cliente dal beneficio del termine”.

Infatti, il giudice, richiamandosi ai principi consolidati dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass., 18/11/2011, n. 24330; Cass., 5/12/1989, n. 5371; Cass., 2/7/1984, n. 3865; Cass., 8/5/2003, n. 6984), ha precisato che: “la richiesta di adempimento dell’intero debito residuo evidenzia inequivocabilmente la volontà di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine; né osta alla configurabilità della decadenza dal beneficio del termine la citata previsione contrattuale, che richiede l’invio di una lettera raccomandata di dichiarazione del cliente decaduto dal beneficio del termine, essendo la predetta dichiarazione necessariamente contenuta nella intimazione di adempimento per l’intero, con avvertimento che in caso di omesso pagamento sarebbe stata adita l’autorità giudiziaria”.

Disattese tutte le ulteriori eccezioni sollevate dall’opponente, il Tribunale di Verbania ha così ritenuto il credito esigibile al momento del deposito del ricorso monitorio con conseguente decorrenza degli interessi moratori sul capitale residuo a decorrere dalla data di decadenza dal beneficio del termine, ovverosia dalla lettera con la quale il debitore ha ricevuto l’intimazione di pagamento per l’intero.

Autore Sara Martinelli

Associate

Vicenza

s.martinelli@lascalaw.com

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