08.06.2026 Icon

Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e ricorso reiterato al credito: la meritevolezza richiede una valutazione in concreto

Per l’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la mera presenza di plurimi finanziamenti contratti nel tempo non è sufficiente a escludere il requisito della meritevolezza, in quanto anche in tali ipotesi occorre verificare in concreto se tali operazioni siano state percepite dal consumatore come l’unico mezzo perseguibile per ripianare l’esposizione debitoria pregressa.

Tribunale di Nola, Seconda Sezione Civile, sentenza del 25 maggio 2026.

La vicenda: la richiesta di apertura della procedura di sovraindebitamento

Il procedimento trae origine dalla domanda proposta da un consumatore per l’omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII. La proposta prevedeva il versamento di rate mensili per una durata complessiva di cinque anni e sei mesi, con soddisfacimento parziale dei creditori chirografari.

Dopo la dichiarazione di ammissibilità della proposta, alcuni creditori formulavano osservazioni in merito alla sostenibilità del piano e alla concreta capacità del debitore di adempiere agli obblighi assunti.

Il Tribunale riteneva integrati tutti i presupposti richiesti dalla disciplina vigente, soffermandosi in particolare sull’assenza di colpa grave, mala fede o frode nella genesi del sovraindebitamento e sulla fattibilità del piano. Conseguentemente ne disponeva l’omologazione.

Ricorso reiterato al credito e giudizio di meritevolezza

Come noto, l’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore richiede, oltre alla qualifica di consumatore e alla sussistenza di uno stato di sovraindebitamento, l’assenza di comportamenti caratterizzati da colpa grave, mala fede o frode nella causazione della situazione di crisi.

Sotto tale profilo, il Tribunale aderisce ad un orientamento interpretativo che privilegia una valutazione concreta delle cause del sovraindebitamento, escludendo automatismi fondati sulla sola presenza di una pluralità di finanziamenti contratti dal debitore.

Secondo il giudice, il ricorso a finanziamenti cosiddetti “a catena” non costituisce, di per sé, indice di colpa grave. Occorre piuttosto verificare il contesto economico nel quale tali operazioni sono state effettuate, le finalità perseguite dal debitore e la ragionevolezza delle scelte compiute al momento della loro adozione: nel caso concreto, il consumatore aveva progressivamente fatto ricorso a nuovi finanziamenti principalmente per adempiere alle obbligazioni già assunte e mantenere la regolarità dei pagamenti, in un contesto di crescente squilibrio tra le risorse economiche disponibili e l’entità dell’esposizione debitoria maturata.

Il giudizio resta, dunque, ancorato a un accertamento in concreto del grado di diligenza esigibile, senza sconfinare in una valutazione astratta o moralistica delle scelte economiche del consumatore.

Sostenibilità del piano e durata superiore al quinquennio

Un secondo profilo di rilievo riguarda la durata del piano. Il Tribunale esclude una lettura rigida della disciplina che conduca a considerare automaticamente inammissibili le proposte eccedenti il quinquennio.

Richiamando l’orientamento consolidatosi in materia di sovraindebitamento, la decisione afferma che, in assenza di un espresso limite normativo, la durata del piano deve essere valutata in relazione alla sua concreta fattibilità e all’effettiva utilità per i creditori. Ciò che rileva non è il dato temporale in sé, bensì la capacità della proposta di garantire un soddisfacimento non meramente simbolico delle pretese creditorie.

Considerazioni conclusive

La sentenza conferma la tendenza della giurisprudenza a valorizzare una nozione sostanziale di meritevolezza, fondata sull’analisi delle concrete cause del sovraindebitamento e delle modalità con cui il debitore ha gestito la propria esposizione debitoria.

In tale prospettiva, il ricorso a successivi finanziamenti non può essere considerato automaticamente ostativo all’accesso alla procedura, dovendosi verificare se tale scelta costituisse, secondo una valutazione ex ante, un ragionevole tentativo di far fronte agli impegni assunti oppure il risultato di una condotta gravemente imprudente, abusiva o consapevolmente orientata a un utilizzo distorto del credito.

Autore Paola Vascello

Associate

Milano

p.vascello@lascalaw.com

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