Con la sentenza n. 4143 del 25 agosto 2026, il TAR Lombardia si è pronunciato sui termini di conclusione dei procedimenti sanzionatori dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), annullando una sanzione complessiva di 285.000 euro irrogata nei confronti di AMAP S.p.A., gestore del servizio idrico integrato.
La decisione assume particolare interesse in quanto riconosce natura perentoria al termine di conclusione del procedimento sanzionatorio fissato dall’Autorità, ricollegando al suo superamento l’illegittimità del provvedimento finale.
ARERA ha tuttavia deciso di impugnare la sentenza dinanzi al Consiglio di Stato.
Il procedimento sanzionatorio nei confronti di AMAP
La vicenda trae origine dal procedimento avviato da ARERA nel 2017 nei confronti di AMAP
S.p.A. per alcune violazioni della regolazione tariffaria del servizio idrico integrato.
All’esito dell’istruttoria, con la deliberazione n. 177/2022/S/idr del 26 aprile 2022, l’Autorità aveva accertato diverse violazioni della disciplina regolatoria applicabile, irrogando alla società sanzioni amministrative pecuniarie per un importo complessivo pari a 285.000 euro e adottando altresì un provvedimento prescrittivo.
Il procedimento, avviato con la deliberazione n. 322/2017/S/idr, si era dunque concluso a distanza di quasi cinque anni dal suo avvio.
AMAP ha impugnato il provvedimento dinanzi al TAR Lombardia, contestando, tra gli altri profili, il superamento del termine previsto per la conclusione del procedimento sanzionatorio.
La natura perentoria del termine
Con la sentenza n. 4143/2026, il TAR Lombardia ha accolto il ricorso, soffermandosi in particolare sulla natura del termine entro il quale ARERA avrebbe dovuto concludere il procedimento.
Il Collegio ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di procedimenti sanzionatori delle Autorità amministrative indipendenti, secondo cui il termine stabilito per l’adozione del provvedimento finale assume natura perentoria.
Tale conclusione viene ricondotta alle caratteristiche proprie della potestà sanzionatoria e, in particolare, all’esigenza di tutelare l’affidamento del soggetto sottoposto al procedimento e di garantire la certezza dei rapporti giuridici.
Nel caso esaminato, la deliberazione di avvio aveva fissato in 220 giorni il termine complessivo per la conclusione del procedimento. Il provvedimento sanzionatorio era stato invece adottato dopo un arco temporale notevolmente superiore.
Secondo il TAR, neppure le sospensioni intervenute nel corso dell’istruttoria consentivano di ricondurre la conclusione del procedimento entro il termine stabilito.
Il superamento del termine e l’illegittimità della sanzione
Particolarmente rilevante è la posizione assunta dal TAR rispetto alle conseguenze del superamento del termine.
ARERA aveva infatti sostenuto, tra l’altro, che la durata del procedimento fosse giustificata dalla complessità degli accertamenti svolti e che AMAP avesse comunque potuto esercitare pienamente le proprie prerogative difensive nell’ambito del contraddittorio procedimentale.
Il TAR non ha tuttavia condiviso tale impostazione.
Secondo il Collegio, una volta riconosciuta natura perentoria al termine che la stessa Autorità aveva individuato per l’esercizio del proprio potere sanzionatorio, il suo superamento determina l’illegittimità del provvedimento adottato tardivamente.
La questione non viene quindi ricondotta soltanto alla concreta possibilità per il destinatario della sanzione di esercitare il diritto di difesa, ma anche alla necessità che il potere sanzionatorio sia esercitato entro un arco temporale predeterminato e ragionevole.
In tale prospettiva, il rispetto del termine assume autonoma rilevanza quale garanzia di certezza del diritto e di tutela dell’affidamento del soggetto sottoposto al procedimento.
La restituzione della sanzione
L’annullamento del provvedimento ha prodotto conseguenze anche sul piano patrimoniale.
AMAP aveva infatti già provveduto al pagamento della sanzione di 285.000 euro irrogata dall’Autorità.
Il TAR ha pertanto condannato ARERA alla restituzione della somma, rilevando come l’obbligo restitutorio costituisca conseguenza dell’efficacia retroattiva dell’annullamento del provvedimento sanzionatorio.
Il Collegio ha ricondotto la restituzione alla disciplina dell’indebito oggettivo di cui all’articolo 2033 c.c., riconoscendo altresì gli interessi legali dalla domanda giudiziale, non essendo stata dimostrata la mala fede dell’Autorità.
La decisione di ARERA di proporre appello
La vicenda non può tuttavia considerarsi conclusa.
Con la deliberazione n. 323/2026/C/idr del 9 settembre 2026, ARERA ha infatti ritenuto sussistenti i presupposti per proporre appello avverso la sentenza del TAR Lombardia.
Secondo quanto indicato nella deliberazione, la decisione del giudice amministrativo si presterebbe a essere censurata in quanto fondata su un’erronea interpretazione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti.
Sarà quindi il Consiglio di Stato a pronunciarsi sulla controversia e, in particolare, sulle questioni relative alla natura e agli effetti del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio.
Prime considerazioni
La sentenza n. 4143/2026 si inserisce nel più ampio dibattito relativo ai limiti temporali all’esercizio della potestà sanzionatoria delle Autorità amministrative indipendenti.
La rilevanza della decisione non appare circoscritta al settore idrico. Il principio affermato dal TAR riguarda infatti il rapporto tra esercizio del potere sanzionatorio, certezza del diritto e tutela dell’affidamento degli operatori sottoposti alla vigilanza delle Autorità.
In questa prospettiva, la predeterminazione del termine di conclusione del procedimento non assume una funzione meramente organizzativa, ma rappresenta una garanzia per il destinatario dell’azione amministrativa: una volta individuato il limite temporale entro cui il potere deve essere esercitato, il suo rispetto incide sulla stessa legittimità del provvedimento sanzionatorio.
La decisione di ARERA di proporre appello rende tuttavia la questione ancora aperta. La pronuncia del Consiglio di Stato potrà quindi offrire ulteriori indicazioni sulla portata del principio di perentorietà e, più in generale, sui limiti temporali cui è soggetto l’esercizio della potestà sanzionatoria delle Autorità indipendenti.
10.09.2026