11.02.2026 Icon

Estensione del fallimento e gruppi societari: sull’accertamento della supersocietà di fatto

In tema di estensione del fallimento ai sensi dell’art. 147, comma 5, l. fall., la configurabilità di una supersocietà di fatto tra società di capitali richiede la rigorosa prova di un’effettiva e originaria affectio societatis, desumibile dall’esercizio congiunto di un’attività economica, dalla costituzione di un fondo comune e dalla partecipazione agli utili e alle perdite; la mera esistenza di legami organizzativi, finanziari o gestionali, la coincidenza di organi, oggetto sociale o sede, nonché l’utilizzo di una società come “mero portafoglio” di un’altra, sono elementi di per sé insufficienti, potendo al più integrare un’ipotesi di holding di fatto, ma non giustificare l’estensione del fallimento.

Corte d’Appello di Ancona, seconda sezione civile, 21 gennaio 2026, n. 678

Con la sentenza del 21 gennaio 2026 la Corte d’Appello di Ancona è tornata a occuparsi della distinzione tra supersocietà di fatto e holding di fatto, tema da tempo centrale nel dibattito giurisprudenziale in materia concorsuale, soffermandosi in particolare sui presupposti richiesti per l’estensione del fallimento ai sensi dell’art. 147, comma 5, l. fall.

La pronuncia trae origine dalla decisione del Tribunale di Ascoli Piceno che aveva disposto l’estensione del fallimento di una società di capitali, ritenendo sussistente una società di fatto con un’altra società appartenente al medesimo gruppo. A seguito della declaratoria di inammissibilità del reclamo per tardività, la Suprema Corte, con l’ordinanza n. 11380 del 2024, aveva tuttavia chiarito che, ai fini della tempestività del reclamo notificato a mezzo PEC, assume rilievo il momento di generazione della ricevuta di accettazione e non quello della ricevuta di avvenuta consegna. Riassunto il giudizio, la Corte d’Appello è stata quindi chiamata a pronunciarsi nel merito della controversia.

In via preliminare, il Collegio ha affrontato le eccezioni di difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere, ribadendo un’interpretazione ampia dell’art. 18 l. fall., che riconosce la legittimazione a proporre reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento a qualunque soggetto interessato. In tale prospettiva, la Corte ha confermato la legittimazione non solo dell’amministratore, anche se cessato dalla carica, ma anche di altri soggetti esposti a possibili effetti riflessi della dichiarazione di fallimento, quali le potenziali responsabilità civili e penali.

Superata la fase preliminare, la Corte ha concentrato l’attenzione sul corretto ambito applicativo dell’art. 147, comma 5, l. fall., soffermandosi sulla configurabilità, nel caso concreto, di una supersocietà di fatto tra due società di capitali. Richiamando l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il Collegio ha ricordato come l’estensione del fallimento sia astrattamente ammissibile anche quando il socio già fallito sia una società di capitali che partecipi, con altri soggetti, a una società di persone di fatto, a condizione però che sia fornita una rigorosa dimostrazione dell’esistenza di una comune affectio societatis. Tale requisito, secondo l’elaborazione giurisprudenziale costante, si sostanzia nell’esercizio congiunto di un’attività economica, nella costituzione di un fondo comune e nella partecipazione agli utili e alle perdite.

Muovendo da tali premesse, la Corte ha escluso che la mera presenza di legami organizzativi o finanziari, la coincidenza delle figure apicali, dell’oggetto sociale o della sede legale possano di per sé fondare l’esistenza di una supersocietà di fatto, trattandosi di elementi frequentemente riscontrabili all’interno dei gruppi societari e maggiormente compatibili con la figura della holding di fatto. In questo contesto, particolare rilievo è stato attribuito alla circostanza dell’utilizzo di una società come “mero portafoglio” di un’altra, chiarendo come anche una sistematica distrazione di risorse finanziarie, pur significativa, non sia di per sé indicativa di un disegno imprenditoriale comune, risultando piuttosto coerente con uno schema di direzione e coordinamento volto al perseguimento di un interesse proprio della controllante.

La Corte ha quindi ribadito che neppure l’abuso dell’attività di direzione e coordinamento consente di prescindere dall’accertamento, da condurre con particolare rigore, della sussistenza di un originario intento sociale comune, dovendosi verificare in concreto l’esistenza di un fondo comune distinto, l’esercizio congiunto dell’attività economica e una reale condivisione del rischio d’impresa. Nel caso di specie, tale verifica ha condotto a escludere la configurabilità di una supersocietà di fatto, non essendo emersi elementi idonei a dimostrare i presupposti richiesti dall’art. 147, comma 5, l. fall.

Da ciò è conseguita la declaratoria di illegittimità dell’estensione del fallimento e la revoca della sentenza di primo grado, con assorbimento delle ulteriori censure. La decisione contribuisce senz’altro a definire con maggiore precisione il confine tra supersocietà di fatto e holding di fatto, ribadendo come la commistione finanziaria e gestionale, in assenza di un effettivo e originario intento sociale comune, non può essere sufficiente a giustificare l’estensione della procedura concorsuale, con rilevanti ricadute sull’onere probatorio gravante sulle curatele nelle procedure che coinvolgono gruppi societari.

Autore Federica Losignore

Trainee

Milano

f.losignore@lascalaw.com

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