Care Lettrici, cari Lettori
lo scorso 10 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo decreto correttivo al Codice della Crisi in attesa del perfezionamento dell’iter per la sua entrata in vigore. Lo schema di decreto legislativo – qui allegato – è composto di oltre cinquanta articoli, recanti disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14/2019. Il correttivo si inserisce nel quadro degli impegni assunti col PNRR. In particolare, lo schema di decreto legislativo (i) corregge taluni difetti di coordinamento normativo emersi a seguito dei precedenti interventi normativi, (ii) emenda alcuni errori materiali, (iii) aggiorna i riferimenti normativi e (iv) chiarisce alcuni dubbi interpretativi emersi in sede di applicazione del codice.
Non appena il testo verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale riprenderemo la pubblicazione delle nostre Pillole per approfondire le novità introdotte.
Sin d’ora, e salvo sorprese dell’ultimo minuto, segnaliamo che, con riguardo agli obblighi di segnalazione delle Banche di cui all’art. 25 decies CCII, la modifica sarà nei seguenti termini: le parole «comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti» saranno sostituite dalle seguenti: «comunicano al cliente variazioni in senso peggiorativo, sospensioni o revoche degli affidamenti». Viene dunque chiarito che l’obbligo di segnalazione all’organo di controllo riguarda le sole variazioni in senso peggiorativo degli affidamenti in essere (ad esempio una diminuzione dell’importo affidato) e le sospensioni o revoche degli affidamenti e viene meno il riferimento – che era stato ritenuto eccessivamente generico – alle “revisioni”.
È stato inoltre modificato anche l’art. 25 octies relativo agli obblighi di segnalazione dell’organo di controllo, esteso anche al revisore. Sul punto viene chiarito che la tempestiva segnalazione all’organo amministrativo rileva ai fini dell’attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall’articolo 2407 c.c. o dall’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e che la segnalazione è considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) CCII da parte dell’organo di controllo o di revisione.
In tema di CNC, le modifiche apportate agli art. 16 e 18 CCII introdurranno per le Banche specifici divieti di segnalazione in centrale rischi e rafforzeranno le barriere in relazione alla possibilità di intervenire sui contratti pendenti, in particolare sugli affidamenti in corso. A tal proposito viene poi espressamente previsto che “la prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca e dell’intermediario finanziario”.
Ancora nell’ambito della composizione negoziata viene introdotta all’art. 23 CCII la possibilità di proporre e stipulare con i creditori pubblici una transazione fiscale che preveda anche un pagamento parziale del debito, tuttavia senza meccanismo del cram down, considerata in ogni caso la natura negoziale dello strumento.
Per quanto attiene alla archiviazione della CNC viene inoltre chiarito all’art. 17 che l’archiviazione dovrà essere iscritta nel registro delle imprese tutte le volte che si sarà presenza di una istanza di applicazione delle misure protettive e cautelari pubblicata nel medesimo registro.
Diverse sono anche le modifiche apportate al concordato semplificato, tra le quali viene espressamente previsto che se la proposta prevede la degradazione dei creditori privilegiati, è necessaria la relazione di cui all’articolo 84, comma 5.
Tra le varie modifiche poi segnaliamo che per quanto riguarda gli accordi di ristrutturazione sono state confermate le variazioni anti-abuso al meccanismo del cram down fiscale, mentre in relazione al concordato preventivo viene prevista una definizione precisa del valore di liquidazione, introdotto in modo specifico l’obbligo di prevedere fondi rischi per potenziali escussioni di garanzie pubbliche (ad es. Mcc e Sace) e precisato che il cram down fiscale si applica anche al concordato in continuità
Insomma, le novità saranno molteplici. Torneremo da Voi non appena il testo sarà pubblicato in G.U.