Nell’impugnazione delle delibere condominiali, la mediazione obbligatoria non costituisce un passaggio meramente formale. Il Giudice di Pace di Sant’Anastasia chiarisce che l’avvio della procedura da parte di un condomino non rende automaticamente procedibile la diversa domanda proposta da un altro. Dopo l’esito negativo della mediazione, inoltre, decorre nuovamente il termine di trenta giorni per impugnare.
Giudice di Pace di Sant’Anastasia, 16 luglio 2026, n. 1152
La delibera impugnata da due condòmini
Due condòmini impugnavano una deliberazione assembleare: uno contestava l’approvazione del bilancio preventivo e la relativa ripartizione delle spese, l’altro lamentava, invece, l’omessa convocazione all’assemblea e la mancata comunicazione della delibera.
Soltanto il primo aveva promosso un procedimento di mediazione, conclusosi senza accordo. Il Giudice di Pace ha, quindi, esaminato separatamente la procedibilità delle due domande, dichiarando improcedibile quella del condomino che non aveva attivato la procedura e ritenendo procedibile l’altra, seppur poi rigettata nel merito.
La mediazione non si estende automaticamente
Il punto di partenza è l’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010, richiamato nella sentenza: per le controversie condominiali, l’esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. In mancanza, l’azione non può essere esaminata nel merito.
Nella vicenda esaminata, l’istanza di mediazione riguardava le contestazioni relative al bilancio e alla ripartizione delle spese. L’altro condomino, invece, chiedeva di invalidare la stessa deliberazione per una ragione distinta, ossia l’omessa convocazione all’assemblea. Il giudice ha valorizzato questa differenza, escludendo che l’iniziativa del primo potesse assolvere l’onere preliminare anche per il secondo.
La coincidenza della deliberazione impugnata, dunque, non è stata considerata sufficiente a superare la diversità delle pretese introdotte in giudizio, essendo necessario verificare chi abbia promosso la mediazione e quali contestazioni abbia sottoposto al tentativo conciliativo.
Il termine riparte dopo il verbale negativo
La pronuncia affronta, inoltre, il rapporto tra mediazione e decadenza dall’impugnazione. L’art. 1137 c.c. fissa in trenta giorni il termine per contestare le deliberazioni annullabili, con decorrenza dalla deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla comunicazione per gli assenti.
Il giudice richiama la disciplina dell’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 28/2010, secondo cui la domanda di mediazione impedisce la decadenza una sola volta e, qualora il tentativo fallisca, la domanda giudiziale va proposta entro il medesimo termine, decorrente dal deposito del verbale finale. Richiamando anche alter decisioni di merito, la sentenza riconosce, quindi, un nuovo termine di trenta giorni.
Considerazioni conclusive
La decisione evidenzia due controlli essenziali nella gestione dell’impugnazione condominiale: la corrispondenza tra le domande giudiziali e l’oggetto della mediazione, e il rigoroso computo del termine successivo al verbale negativo. Una mediazione già svolta non può essere considerata, senza ulteriori verifiche, una condizione di procedibilità soddisfatta per ogni contestazione relativa alla stessa delibera.
23.10.2026