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Composizione negoziata e limiti delle misure cautelari: il giudice non può imporre la sospensione dei mutui

Nel perimetro della composizione negoziata, le misure cautelari non possono spingersi fino a incidere sul contenuto dei rapporti contrattuali, neppure quando ciò appaia funzionale al risanamento. Il Tribunale di Monza chiarisce che la sospensione delle rate di mutuo resta materia riservata alla trattativa con il ceto bancario, dichiarando inammissibili le richieste volte a ottenere una moratoria giudiziale generalizzata.

Tribunale di Monza, 10 dicembre 2025, RG n. 7003/2025

Quando la tutela cautelare incontra il limite della negoziazione

La vicenda trae origine dalla domanda di accesso alla composizione negoziata proposta da una società industriale, accompagnata da un piano di risanamento in continuità fondato su dismissioni, riduzione dei costi e moratoria dei debiti.

Accanto alle misure protettive, la società richiedeva una serie di misure cautelari particolarmente incisive, tra cui la sospensione delle rate dei finanziamenti, il divieto di segnalazioni in Centrale Rischi e il blocco delle compensazioni.

La richiesta si inseriva in un contesto in cui la tensione finanziaria rischiava di compromettere le trattative con il sistema bancario, rendendo necessario – secondo la ricorrente – un intervento immediato del giudice.

Il doppio binario tra misure protettive e cautelari

Il Tribunale coglie l’occasione per ribadire la diversa funzione delle due forme di tutela.

Le misure protettive operano in via generale, impedendo ai creditori di intraprendere iniziative pregiudizievoli, e richiedono una verifica limitata alla non implausibilità del piano.

Diversamente, le misure cautelari hanno natura selettiva e presuppongono un accertamento più rigoroso: il piano deve risultare coerente e idoneo a giustificare l’imposizione di obblighi specifici a determinati creditori.

In questa prospettiva, la funzione cautelare viene ancorata al dovere di buona fede, ma entro limiti ben precisi, che impediscono di comprimere eccessivamente la posizione della controparte.

La sospensione dei mutui come oggetto della trattativa

Il passaggio centrale della decisione riguarda la richiesta di sospensione delle rate dei mutui.

Secondo il Tribunale, tale misura non è ammissibile perché incide direttamente sul contenuto del rapporto contrattuale, invadendo un ambito riservato all’autonomia delle parti. La rinegoziazione dei contratti, infatti, è rimessa all’iniziativa dell’esperto e alla collaborazione tra debitore e creditori, non potendo essere imposta dal giudice.

La sospensione delle rate viene così qualificata come il vero oggetto dell’accordo da raggiungere con il ceto bancario: anticiparne gli effetti in via cautelare significherebbe sostituire la funzione negoziale con un intervento autoritativo non consentito.

Su questa base, la domanda viene dichiarata inammissibile anche per genericità dei destinatari e, comunque, infondata in assenza di un concreto pericolo attuale, considerata la disponibilità degli istituti di credito a trattare.

Un approccio restrittivo che apre interrogativi

La decisione si colloca nel solco di un orientamento prudente, volto a contenere l’uso delle misure cautelari entro confini che non alterino gli equilibri contrattuali.

Tale impostazione, tuttavia, solleva qualche perplessità sul piano pratico: escludere strumenti di alleggerimento immediato della pressione finanziaria rischia di indebolire l’efficacia stessa della composizione negoziata, soprattutto nelle fasi iniziali in cui la continuità aziendale dipende dalla gestione della liquidità.

Il punto di equilibrio resta quindi delicato: evitare indebite compressioni dei diritti dei creditori senza svuotare di contenuto uno strumento pensato proprio per consentire all’impresa di negoziare in condizioni sostenibili.

Autore Giulia Ferlito

Trainee

Milano

g.ferlito@lascalaw.com

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