22.05.2023 Icon

Composizione negoziata della crisi d’impresa e liquidazione con misure protettive

La questione rimessa al vaglio della Corte d’Appello fiorentina attiene a due profili: da un lato, l’operatività degli strumenti di risoluzione della crisi e dell’insolvenza alternativi alla liquidazione giudiziale, dall’altro i requisiti di ammissibilità.

Nello specifico, è stato in primis chiarito che la composizione negoziata sia una opzione utilizzabile dal debitore nel caso di crisi della propria impresa, purché si tratti di insolvenza reversibile, ossia che la società versi in uno stato di precrisi sussistendo una condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario.

In secondo luogo, che l’istanza sia accompagnata dalla richiesta di concessione di misure protettive, quali quelle evidenziate dall’art. 17 CCII.

Infatti, il quarto comma del citato articolo prevede che “dal giorno della pubblicazione dell’istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive”.

Ne discende, che la ratio della norma è quella di consentire l’apertura della liquidazione giudiziale, in mancanza dell’effetto impeditivo connaturato all’applicazione di misure protettive di sospensione di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni dell’impresa.

Per quanto attiene invece il profilo dell’ammissibilità, gli strumenti di ristrutturazione o liquidatori devono essere idonei a consentire la continuità di impresa sul piano finanziario, ma soprattutto non determinare per il ceto creditorio una soddisfazione inferiore a quella che potrebbero ottenere con la liquidazione giudiziale.

Peraltro, quando come nella fattispecie de qua la società è in liquidazione, la valutazione del giudice circa lo stato di insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali.

E necessariamente tale accertamento non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità della composizione negoziale in quanto volta a far emergere precocemente la crisi d’impresa e ad affrontarla in modo tempestivo, possibilmente in sede stragiudiziale, prima che la stessa, aggravandosi, determini la predita della continuità ed una dispersione dei valori aziendali.

Autore Luigia Cassotta

Associate

Roma

l.cassotta@lascalaw.com

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