Il decreto interviene sul terreno più delicato del contenzioso da intelligenza artificiale: la prova del danno e del nesso causale, introducendo strumenti diretti a ridurre l’asimmetria informativa tra danneggiato e soggetti che utilizzano o dispongono del sistema. La disciplina va letta, tuttavia, nel quadro complessivo del decreto, che affianca alle regole processuali civili un presidio pubblicistico, penale e organizzativo fondato su tracciabilità, sorveglianza umana e gestione del rischio.
Decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160
Il contenzioso civile da AI
L’articolo 16 definisce con precisione il campo di applicazione della normativa, stabilendo che l’accesso alle prove riguarda sia le azioni risarcitorie di natura contrattuale che extracontrattuale, sorte a seguito di danni provocati dall’utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale. La presunzione causale e la rilevanza della conformità operano, invece, quando il danno derivi dalla violazione di obblighi previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act).
Restano ferme la responsabilità per il trattamento illecito dei dati personali e la disciplina nazionale sui prodotti difettosi. Per il consumatore che ha subito un danno è previsto anche il foro della propria residenza o del proprio domicilio, con una chiara funzione di rafforzamento dell’accesso alla tutela legale.
Il regime probatorio del sistema di AI e le sanzioni per il mancato deposito
Il cuore operativo della disciplina è l’art. 17, a norma del quale il Giudice, su istanza del danneggiato, può ordinare alla controparte o al terzo l’esibizione degli elementi pertinenti al funzionamento del sistema, quando l’istante presenti fatti idonei a rendere verosimile la domanda e il collegamento tra output e danno.
Il materiale documentale richiesto assume un rilievo centrale e comprende registri, documentazione sul sistema di gestione dei rischi, informazioni tecniche e dati relativi alla supervisione umana. L’ordine di esibizione resta però governato da necessità e proporzionalità e il giudice deve bilanciare l’interesse probatorio con la tutela dei segreti commerciali, applicando la specifica disciplina del Codice della proprietà industriale.
La condotta omissiva produce effetti diversi a seconda del soggetto coinvolto. Se la parte non provvede al deposito, il giudice può trarre argomenti di prova ai sensi dell’art. 116 c.p.c., arrivando a considerare ammessi i fatti allegati dall’istante se l’oggetto è la documentazione descritta dall’art. 17, comma 2. Se invece la violazione è commessa da un terzo, si applica una pena pecuniaria.
L’estensione sistematica del decreto oltre l’ambito civilistico
Le disposizioni del Capo II si pongono in costante dialogo con l’impianto complessivo del decreto.
Nel Titolo I, dedicato all’uso dell’IA nell’attività di polizia, ricorrono principi che assumono rilievo anche sul piano civilistico: revisione umana qualificata, documentazione dell’intervento umano, formazione del personale, valutazione d’impatto, file di log e controllo dei sistemi biometrici. Anche quando riferite al settore pubblico, tali regole confermano la centralità della tracciabilità come condizione pratica della responsabilità.
Sul versante penale, il Capo I del Titolo II introduce l’art. 437-bis c.p., relativo all’omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di IA ad alto rischio e all’alterazione illecita dei sistemi, nonché l’art. 25-vicies del d.lgs. n. 231/2001. Il dato è rilevante anche per il civilista: la stessa condotta che espone a conseguenze sanzionatorie può diventare, nel giudizio risarcitorio, indice della violazione degli obblighi regolatori e base della presunzione causale.
Dal nesso causale all’assicuratore
L’articolo 18 presume, salvo prova contraria, il nesso causale tra violazione degli obblighi del Regolamento IA e danno. La ratio è evitare che l’opacità tecnica del sistema renda eccessivamente gravosa la posizione del danneggiato, tuttavia, la presunzione non elimina la necessità di allegare danno e violazione, ma riequilibra il processo sul piano della causalità.
L’articolo 19 stabilisce che la conformità del sistema alle regole europee, anche se certificata, non basta a escludere la responsabilità del convenuto mentre l’articolo 20 introduce la possibilità per il danneggiato di agire direttamente contro l’assicuratore della responsabilità civile, delimitandone altresì il campo di azione.
Considerazioni conclusive
Il decreto delinea una disciplina integrata ed eterogenea, dove le norme civili non vivono isolate ma si inseriscono in un sistema organico che valorizza prevenzione, sicurezza, sorveglianza umana e responsabilizzazione dell’ente. Per il professionista, la strategia giudiziale dovrà muovere da allegazioni verosimili e richieste istruttorie mirate; per chi utilizza sistemi di IA, invece, diventa decisiva la capacità di dimostrare governance, tracciabilità e controllo effettivo del rischio.
11.09.2026