“Negli accordi di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale, l’omologazione forzosa ex art. 63, comma 2-bis CCII, non è ammissibile quando l’accordo con gli altri creditori abbia natura meramente simbolica e sia utilizzato strumentalmente per imporre all’erario una falcidia del credito tributario. In tali ipotesi si realizza una deviazione dalla causa tipica dell’istituto, configurandosi una “transazione fiscale forzosa” piuttosto che una reale ristrutturazione concorsuale del debito.”
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026.
La pronuncia in esame affronta il tema dei limiti applicativi del cram down fiscale nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con particolare riferimento alle ipotesi in cui lo strumento venga utilizzato in modo distorto al solo fine di ottenere una significativa riduzione del debito tributario.
La vicenda trae origine dalla proposta di accordo di ristrutturazione presentata da una società in liquidazione ai sensi dell’art. 63 CCII. La situazione patrimoniale della società risultava caratterizzata dalla sostanziale assenza di attivo e da un passivo quasi interamente composto da debiti tributari, pari a oltre 7,2 milioni di euro. La proposta prevedeva la definizione del debito previdenziale per euro 100.420,62, il pagamento dell’Agenzia delle entrate nella misura di euro 211.510,44 – pari a circa il 2,9% del credito fiscale complessivo – e il pagamento dei due residui creditori commerciali nella misura del 10% dei rispettivi crediti.
A fronte del voto negativo dell’amministrazione finanziaria, la società chiedeva comunque l’omologazione dell’accordo. Il Tribunale di Milano accoglieva la domanda, ma la decisione veniva successivamente riformata dalla Corte d’Appello di Milano su reclamo dell’Agenzia delle entrate.
Secondo la Corte territoriale, pur in presenza del rispetto formale dei presupposti procedurali, l’operazione non era sorretta da una reale logica concorsuale. L’accordo con gli altri creditori appariva, infatti, meramente simbolico e funzionale unicamente a consentire l’attivazione del meccanismo di omologazione forzosa nei confronti dell’erario. In tale prospettiva, l’operazione si risolveva non in una effettiva ristrutturazione dell’indebitamento, ma in una sostanziale transazione fiscale imposta all’amministrazione finanziaria.
La Corte d’appello osservava inoltre che, durante la fase di liquidazione volontaria, la società aveva già provveduto a soddisfare la maggior parte dei propri debiti, lasciando insoluti soltanto il debito tributario e due crediti di importo estremamente ridotto. Tale circostanza induceva a ritenere che il mancato pagamento di tali creditori fosse stato mantenuto in modo strumentale al fine di costruire un accordo di ristrutturazione successivamente utilizzato per ottenere il cram down fiscale.
Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che il giudizio di omologazione avrebbe dovuto limitarsi alla verifica della convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria, non essendo previste soglie minime di soddisfazione del credito erariale. La Suprema Corte ha tuttavia dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando come la decisione della Corte d’appello fosse fondata su un accertamento di fatto relativo all’utilizzo distorto dell’istituto, valutazione riservata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità soltanto nei limiti del vizio di motivazione.
La pronuncia si inserisce in un orientamento giurisprudenziale volto a preservare la funzione degli strumenti di regolazione della crisi, impedendone utilizzi meramente opportunistici. Il cram down fiscale costituisce, infatti, uno strumento volto a superare eventuali resistenze ingiustificate dell’amministrazione finanziaria rispetto a soluzioni negoziali della crisi, ma non può trasformarsi in un meccanismo attraverso cui il debitore impone unilateralmente una rilevante falcidia del debito tributario in assenza di una reale operazione di ristrutturazione.
In questa prospettiva, la decisione riafferma con chiarezza che l’omologazione forzosa presuppone un autentico contesto di concorsualità e di riequilibrio complessivo dell’indebitamento. In mancanza di tali presupposti, l’utilizzo dello strumento si traduce in una deviazione dalla causa tipica dell’istituto, con conseguente legittimità del diniego di omologazione.
10.04.2026