Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con le recenti tre sentenze “gemelle” nn. 13506, 13507 e 13510 del 9 maggio 2026, sono intervenute su una questione di particolare rilievo concernente i limiti dell’autonomia regolamentare della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG) e, soprattutto, sul rapporto tra presunzione di esercizio della libera professione e diritto alla prova contraria del professionista iscritto all’albo.
Le pronunce affrontano un tema particolarmente sensibile per gli enti previdenziali privatizzati, quello della compatibilità tra esigenze di sostenibilità finanziaria della gestione e tutela dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e libertà della prova. La Corte, pur confermando la legittimità dell’impianto contributivo fondato sull’iscrizione all’albo professionale, ha chiarito che la potestà regolamentare della Cassa non può comprimere il diritto dell’iscritto di dimostrare, con gli ordinari mezzi processuali, l’assenza di un effettivo esercizio della libera professione.
Le vicende all’origine del contenzioso
Le tre controversie prendevano le mosse da situazioni accomunate dall’iscrizione all’albo dei geometri e dal contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato. In un caso il professionista operava alle dipendenze di imprese edili; in un altro svolgeva le funzioni di responsabile di ufficio tecnico presso una società a partecipazione pubblica; nella terza vicenda il lavoratore era dipendente di una società commerciale attiva nel settore della distribuzione carburanti, occupandosi della gestione tecnica e manutentiva degli impianti aziendali.
In tutti e tre i casi, la CIPAG aveva richiesto il pagamento della contribuzione minima sul presupposto che la sola iscrizione all’albo facesse presumere lo svolgimento della libera professione. I giudizi si sono quindi concentrati sulla possibilità, per il geometra dipendente, di superare tale presunzione dimostrando che l’attività tecnica svolta era resa esclusivamente nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato e nell’interesse del datore di lavoro.
La natura della presunzione prevista dall’art. 5 dello Statuto CIPAG
Il primo principio di diritto di maggiore rilievo riguarda la qualificazione della presunzione contenuta nell’art. 5 dello Statuto CIPAG. Le Sezioni Unite hanno affermato che la disposizione statutaria configura una presunzione semplice ai sensi dell’art. 2729 c.c. e non una presunzione legale. Ne consegue che l’iscrizione all’albo costituisce certamente un fatto noto idoneo a fondare il ragionamento presuntivo circa l’esercizio della libera professione, ma resta sempre ammessa la prova contraria da parte dell’iscritto.
La Corte ha sottolineato come gli statuti e i regolamenti delle Casse privatizzate abbiano natura sostanzialmente negoziale e non normativa in senso proprio. Da ciò deriva che tali fonti non possono introdurre limitazioni probatorie assimilabili a quelle delle presunzioni legali assolute o relative previste dalla legge. In altri termini, l’autonomia regolamentare dell’ente previdenziale incontra il limite invalicabile dei principi generali dell’ordinamento processuale e costituzionale.
Le delibere CIPAG come meri strumenti di agevolazione probatoria
Particolarmente significativa è la parte delle sentenze dedicata alle delibere CIPAG n. 2 del 2003 e n. 123 del 2009, nonché al comunicato del 20 maggio 2009 approvato dai Ministeri vigilanti. La Corte ha precisato che tali atti possono costituire soltanto modalità agevolative di prova, utili nella fase amministrativa, ma non possono vincolare il giudice né limitare l’utilizzabilità degli ordinari mezzi istruttori in sede giurisdizionale.
Il comunicato del 2009 prevedeva, infatti, che il geometra dipendente potesse superare la presunzione solo dimostrando di essere formalmente inquadrato nel ruolo professionale previsto dal contratto collettivo oppure producendo una specifica attestazione del datore di lavoro circa il mancato svolgimento di attività tecnico-professionale riconducibile a quella di geometra. Le Sezioni Unite hanno ritenuto che tale tipizzazione della prova contraria finisca per comprimere illegittimamente il diritto di difesa, attribuendo ad una presunzione semplice effetti sostanzialmente assimilabili ad una presunzione legale.
L’accertamento della subordinazione come elemento decisivo
Le pronunce chiariscono inoltre quale debba essere l’oggetto della prova contraria. Il professionista iscritto all’albo deve dimostrare, anche mediante presunzioni, che l’attività concretamente svolta si inseriva integralmente nel paradigma del lavoro subordinato e veniva resa in via esclusiva nell’interesse del datore di lavoro. La Corte valorizza, quindi, gli indici tradizionali della subordinazione: assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare, inserimento stabile nell’organizzazione aziendale e natura sinallagmatica della prestazione.
Sotto questo profilo, le Sezioni Unite affermano un principio di particolare interesse anche per gli enti previdenziali: l’attività tecnica riconducibile alle competenze del geometra non assume automaticamente natura libero-professionale solo perché richiede cognizioni tecniche specialistiche. Occorre verificare se tale attività sia svolta autonomamente sul mercato oppure nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato unitario ed esclusivo.
L’equilibrio tra autonomia delle Casse e garanzie costituzionali
Le decisioni in esame non mettono in discussione la legittimità dell’autonomia regolamentare delle Casse privatizzate né il principio solidaristico che sorregge la contribuzione minima. La Corte conferma espressamente la validità dell’orientamento secondo cui l’iscrizione all’albo è sufficiente a fondare, in via presuntiva, l’obbligo contributivo anche in assenza di reddito professionale o in presenza di attività svolta in modo occasionale.
Tuttavia, le Sezioni Unite tracciano un limite netto: l’autonomia regolamentare non può trasformarsi nel potere di conformare in via esclusiva il regime delle prove né di alterare la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro. In tal senso, la Corte riafferma la centralità degli artt. 24 e 111 Cost., escludendo che atti regolamentari di enti privatizzati possano comprimere il diritto alla prova o incidere sull’accertamento giudiziale della reale natura subordinata del rapporto lavorativo.
26.08.2026