27.11.2025 Icon

Sconto in fattura o cessione del credito: quando si può rettificare l’errore?

La recente risposta 295/2025 dell’Agenzia delle entrate rappresenta un significativo chiarimento operativo riguardo alla disciplina delle opzioni alternative alla detrazione fiscale previste dall’art. 121 del Decreto Rilancio (d.l. n. 34/2020), riproposte nel contesto dei bonus edilizi e del Superbonus 110%.

In particolare, la pronuncia affronta il caso in cui, in sede di comunicazione telematica, l’intermediario di condominio barrasse per errore la casella “cessione del credito” anziché “sconto in fattura”, pur essendo stata nella pratica applicata la scontistica in fattura alle fatture emesse.

La società aveva, inoltre, accettato il credito relativo alle fatture 2023 e compensato la prima quota nel 2024, ma non aveva ancora accettato il credito delle fatture 2024, dopo essersi accorta dell’errore.

Da qui la richiesta dell’impresa se l’errore potesse essere considerato formale e, nel caso, se si potesse rettificare la comunicazione trasformando la cessione in sconto in fattura.

L’Agenzia delle entrate premette che, da prassi, si distinguono due categorie di errori: quelli formali, che non incidono su elementi essenziali della detrazione o del credito; e quelli sostanziali, che riguardano dati essenziali (percentuale, limite di spesa, tipologia di opzione, codice fiscale del cedente, etc.) e che richiedono l’invio di una nuova comunicazione, possibile solo entro i termini di legge.

Secondo l’Agenzia, l’errore oggetto della risposta in discorso non è meramente formale: la scelta dell’opzione è un elemento strutturale che incide sulla tipologia di circolazione del credito e influenza le modalità di utilizzazione da parte del cessionario. Ne consegue che, una volta trasmessa e accettata la comunicazione – e specialmente se il credito è già stato utilizzato in compensazione – l’opzione diventa definitiva e non più rettificabile.

Tra l’altro, con il d.l. n. 39/2024 è stata rimossa la possibilità di ricorrere alla “remissione in bonis” per correggere comunicazioni tardive o errate relative a opzioni fiscali. Ciò significa che, anche in presenza di chiara volontà contrattuale di applicare lo sconto in fattura, l’errore nella comunicazione telematica impedisce la riqualificazione dell’operazione a tale opzione, cristallizzandola come cessione del credito.

Tuttavia, l’Agenzia riconosce che il credito d’imposta resta utilizzabile: il cessionario può compensarlo tramite modello F24 o cederlo a soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari), ma perde la possibilità di cederlo a privati o non qualificati, come invece previsto in caso di sconto in fattura.

Autore Simone Mascelloni

Senior Associate

Milano

s.mascelloni@lascalaw.com

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