21.01.2026 Icon

Immobili ante ’67 e accertamento di conformità: quando può essere negata la sanatoria?

La recente sentenza del TAR Campania, Sezione di Napoli, n. 13/2026, offre un’importante interpretazione su come deve essere gestito l’accertamento di conformità (ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001) nei casi di fabbricati ante ’67 e perché il rifiuto del Comune di concedere la sanatoria può risultare illegittimo.

Come sappiamo, il 1967 è un anno molto importante nell’economia del diritto amministrativo, e urbanistico in particolare: fino all’entrata in vigore della legge n. 765/1967 (la “legge Ponte”), in data 1° settembre 1967, l’obbligo di munirsi di un titolo edilizio non era generalizzato fuori dai centri abitati.

La disciplina che estendeva questo obbligo e fissava limiti inderogabili di altezza, distanza e densità degli edifici divenne pienamente operativa solo dal 1° settembre 1968. In pratica il periodo tra settembre 1967 e settembre 1968 è una fase di transizione normativa, che ha creato molte incertezze su come considerare la legittimità degli immobili costruiti in quegli anni.

Nel caso oggetto del giudizio, i proprietari di un edificio residenziale articolato su tre livelli sostenevano che parte delle opere fosse stata realizzata prima del 1° settembre 1967 – e quindi senza bisogno di un titolo edilizio – mentre la restante parte si collocava prima dell’adozione degli strumenti urbanistici comunali.

L’Amministrazione, tuttavia, aveva rilevato varie difformità rispetto a una concessione edilizia del 1968, come ampliamenti non autorizzati, un vano accessorio costruito senza titolo, violazioni delle distanze e modifiche di altezze e volumetrie, qualificando tali opere come variazioni essenziali non assistite da titolo, avviando un procedimento repressivo e poi respingendo la richiesta di accertamento di conformità per mancanza della c.d. “doppia conformità”.

La norma sull’accertamento di conformità (art. 36 d.P.R. 380/2001) prevede, come noto, che la sanatoria possa essere concessa solo se l’intervento sia conforme: sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente all’epoca della realizzazione, sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della domanda (da qui “doppia conformità”).

Nel rigettare il diniego comunale, il TAR ha censurato principalmente la motivazione insufficiente con cui l’ente aveva negato l’accertamento di conformità, limitandosi a constatare una difformità rispetto al titolo del 1968.

Per il Giudice, invece, l’Amministrazione avrebbe dovuto dapprima verificare se le opere difformi dal titolo del 1968 avessero richiesto effettivamente un titolo edilizio al momento della loro realizzazione, e poi spiegare concretamente perché tali opere non risultassero conformi né alla disciplina vigente al momento dell’esecuzione né a quella attuale.

Naturalmente, non hanno bisogno di sanatoria quelle parti dell’immobile che, per effetto della normativa storica, erano legittimamente realizzabili senza titolo.

Autore Simone Mascelloni

Senior Associate

Milano

s.mascelloni@lascalaw.com

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