Con la sentenza n. 2907 del 4 aprile 2025, il Consiglio di stato è tornato a ribadire che, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali, è necessario ricorrere a una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento.
Ciò in adempimento di precise regole eurounitarie, vale a dire, anzitutto, della c.d. Direttiva Bolkenstein (Direttiva UE n. 123/2006).
Tale provvedimento è stato accostato, nel nostro paese, soprattutto al problema delle concessioni demaniali marittime.
È noto, infatti, che in Italia una grande parte delle coste sia gestita da privati, i quali, in molti casi, proseguono nella gestione dello stesso tratto da decenni, senza alcuna precedente gara, e riconoscendo canoni quasi nulli.
Rappresentando, però, un bacino elettorale molto potente, la politica negli ultimi anni ha sempre cercato di evitare di dare applicazione al diritto eurounitario, prorogando di volta in volta le precedenti vecchie concessioni (da ultimo, con il decreto-legge 131/2024, che ha introdotto una proroga delle concessioni in essere fino al 30 settembre 2027).
Da quale tempo, però, anche grazie a una crescente pressione da parte dell’Unione Europea, le cose sembrano lentamente cambiare, e anche la giurisprudenza nazionale mostra sempre più di reagire alle resistenze manifestate finora.
La sentenza in commento si colloca, appunto, in questo filone, dichiarando illegittimo, in applicazione di quanto sopra, un provvedimento amministrativo che ha revocato le procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime già avviate, motivato sulla base della generica necessità di riconsiderazione di un diverso interesse pubblico in ragione della sopravvenienza normativa (rappresentata proprio dal d.l. 131/2024).
Il Consiglio di stato ricorda, altresì, che l’obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali non conformi al diritto eurounitario (in questo caso, quelle che hanno introdotto e continuano a introdurre, con una sistematica violazione del diritto dell’Unione, le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative) incombe non solo sui giudici, ma anche sulle autorità amministrative, ivi comprese quelle comunali.
Chiaro, quindi, il messaggio: le proroghe delle vecchie concessioni contrastano con il diritto eurounitario e devono essere disapplicate, anche dagli stessi comuni, confermando l’obbligo di assegnare le concessioni demaniali marittime attraverso procedure pubbliche di selezione.
02.09.2026