11.06.2025 Icon

Che differenza c’è tra il subappalto e la subfornitura?

Il TAR Toscana, con la sentenza n. 95/2025, è tornato a occuparsi della differenza tra il contratto di subappalto e quello di subfornitura nell’ambito degli appalti pubblici.

Si tratta di una differenza che nella pratica talvolta è sottile, ma dalla quale possono dipendere conseguenze giuridiche diverse.

Nel caso di specie era, infatti, accaduto che un’impresa era stata esclusa da una gara a evidenza pubblica per ritenuta incongruità della sua offerta, e aveva promosso ricorso per l’annullamento del provvedimento di esclusione.

L’impresa aggiudicataria aveva, a sua volta, presentato ricorso incidentale, contestando la contrarietà dell’offerta della ricorrente, tra l’altro, al divieto di subappalto previsto all’interno della lettera d’invito e dallo schema di contratto fornito dalla stazione appaltante ai concorrenti.

Il Tribunale ha prioritariamente esaminato, e accolto, proprio quest’ultimo ricorso incidentale.

In particolare, dalla documentazione allegata della propria offerta, risultava che l’impresa esclusa avesse previsto l’esternalizzazione di plurime prestazioni oggetto dell’appalto, circostanza che l’operatore aveva tuttavia ricondotto all’istituto della subfornitura.

Il TAR ha ricordato come i caratteri distintivi del subappalto vengano individuati dall’art. 119, c. 2, del codice degli appalti pubblici, che lo definisce come «il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore».

Richiamando la giurisprudenza che si è espressa sul punto, la differenza con l’istituto della subfornitura risiede nell’autonomia con cui il subappaltatore esegue le prestazioni, a differenza di quanto accade per il subfornitore che, invece, viene inserito nel ciclo produttivo dell’appaltatore, con conseguente dipendenza tecnica ed economica nei confronti di quest’ultimo.

Detto in altri termini, è l’inserimento del subfornitore nel ciclo produttivo del fornitore a richiedere che la lavorazione da parte del primo avvenga secondo la progettualità e le direttive tecniche impartite dal secondo.

In questo senso, la cosiddetta dipendenza tecnica si pone come il risvolto operativo attraverso il quale, normalmente, si denota anche la dipendenza economica, di cui rappresenta l’aspetto qualificante e sintomatico.

Sotto un diverso profilo, questo elemento differenzia il rapporto di subfornitura commerciale (suscettibile di essere realizzato attraverso altri schemi negoziali) dal subappalto d’opera o di servizi, nel quale il subappaltatore è chiamato, nel raggiungimento del risultato, a una prestazione rispondente ad autonomia non solo organizzativa e imprenditoriale, ma anche tecnico-esecutiva.

Naturalmente la dipendenza tecnica rappresenta un carattere che dovrà per forza essere valutato caso per caso e in relazione alla natura della lavorazione in concreto affidata in subfornitura.

Autore Simone Mascelloni

Senior Associate

Milano

s.mascelloni@lascalaw.com

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