13.06.2024 Icon

Associazioni e riqualificazione energetica: in arrivo 100 milioni di euro

Stanziati 100 milioni di euro per l’anno 2025 in favore di ADS, ODV e ONLUS, quale contributo per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica a strutturale.

È uno dei principali interventi, previsto per gli enti del terzo settore, stabilito dalla l. 67/2024, che ha convertito il d.l. 39/2024, ridimensionante la portata applicativa del c.d. Superbonus (e per questo denominato come il decreto “Taglia-crediti”).

Il contributo previsto non è cumulabile con i benefici connessi in materia di Superbonus, andando quindi in parte a compensare i nuovi limiti che il decreto Taglia-crediti ha introdotto anche per gli enti del terzo settore.

Come noto, infatti, tali soggetti erano finora usciti quasi indenni dagli interventi normativi che, già nel corso del 2023, hanno ridotto la portata applicativa del Superbonus, tant’è che, in presenza di particolari condizioni, essi possono ancora contare sulla detrazione al 110% per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2025.

Il decreto “Taglia-crediti” ha però previsto nuovi vincoli.

In particolare, per le ODV, le APS e le ONLUS è stata eliminata la possibilità di ricorrere alle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito per interventi edilizi, a meno che non sussistano particolari condizioni.

Anzitutto, per poter cedere il credito o applicare lo sconto in fattura, è necessario che in data antecedente al 30 marzo 2024 sia stata presentata:

  • la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono agevolati e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
  • la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA, se gli interventi sono agevolati e sono effettuati dai condomini;
  • l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
  • la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati.

Alla stessa data occorre inoltre che siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

È stata quindi confermata la regola per cui devono sussistere contemporaneamente sia il requisito della presentazione della CILA, sia quello della stipula, con data certa, dell’accordo scritto e il versamento dell’acconto.

È stata inoltre concessa la facoltà per i soggetti cessionari di ripartire i crediti di imposta rispettivamente per 4 anni (superbonus) e 5 anni (eliminazione barriere architettoniche), ma è stato altresì previsto che in tutti i casi in cui vi sia una fruizione diretta delle detrazioni fiscali accordate la detrazione dovrà essere ripartita in 10 anni, in luogo dei precedenti 5.

Autore Simone Mascelloni

Associate

Milano

s.mascelloni@lascalaw.com

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