02.04.2025 Icon

Appalti pubblici: per impugnare vale l’effettiva conoscenza

Con la sentenza n. 1631/2025, il Consiglio di stato è di recente tornato a pronunciarsi sui termini per proporre ricorso in materia di appalti pubblici.

L’impugnazione innanzi al Consiglio di stato era stata, infatti, promossa da un’impresa avverso la decisione del TAR che aveva dichiarato irricevibile il proprio ricorso per tardività.

Come noto, l’art. 120, comma 2, c.p.a., stabilisce che, nell’ambito degli appalti pubblici, il termine di trenta giorni per proporre un ricorso decorre dal momento in cui viene effettuata la comunicazione di cui all’art. 90 del codice degli appalti pubblici.

Tale ultima previsione stabilisce, al comma 1, che: «L’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 90».

Il comma 2 aggiunge, invece, che «Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate».

Nel caso di specie, però, l’impresa ricorrente era venuta a conoscenza di atti di gara pregiudizievoli dei propri interessi solamente dopo le comunicazioni di cui all’art. 90, e il ricorso era stato promosso quando i trenta giorni da allora erano ormai trascorsi.

Il Consiglio di stato si è espresso accogliendo il ricorso dell’impresa, ricordando anzitutto come il termine dei trenta giorni per impugnare decorra, comunque, dal momento in cui l’operatore acquista la piena conoscenza degli atti che gli provocano una lesione.

Questa interpretazione richiama l’orientamento costante della giurisprudenza secondo cui devono essere evitati i ricorsi “al buio”, ossia quelli presentati al solo fine di impedire l’inutile decorso del termine formale per impugnare, senza che sia stato adeguatamente allegato il pregiudizio.

L’ammissibilità dei ricorsi al buio è esclusa, del resto, anche dalla direttiva UE sulle procedure di aggiudicazione di aggiudicazione dei contratti pubblici, n. 665/1989 (cfr. in particolare gli artt. 1 e 2 quater).

Secondo il Consiglio di stato, quindi, il ricorso dell’impresa era tempestivo perché, comunque, era stato presentato nei trenta giorni successivi alla pubblicazione degli atti di gara effettivamente lesivi dei suoi interessi.

Autore Simone Mascelloni

Senior Associate

Milano

s.mascelloni@lascalaw.com

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