È stato pubblicato lo scorso 9 gennaio il Decreto Legislativo n. 212 del 31 dicembre 2025 che recepisce la Direttiva UE 2023/2225, c.d. CCD2, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la CCD, ossia la Direttiva 2008/48/CE.
Si tratta di un’importante trasformazione nel settore del credito al consumo dal momento che va a colmare le lacune della CCD emerse, in particolar modo, a seguito della diffusione della digitalizzazione dei mercati e del sempre maggior sovraindebitamento dei consumatori.
Lo stesso Legislatore europeo ha riconosciuto, nei considerando della CCD2, che la prima Direttiva sul credito al consumo aveva mostrato alcuni limiti nel garantire un livello elevato di tutela del consumatore e nel promuovere lo sviluppo di un mercato unico del credito.
I motivi della scarsa efficacia della prima direttiva sono stati ben individuati durante il lungo iter di formazione della nuova normativa. In particolare, sono stati stigmatizzati il limitato ambito applicativo della direttiva CCD che ha lasciato priva di tutela vari aspetti del credito al consumo, nonché la formulazione imprecisa di alcune disposizioni della prima direttiva che ha determinato la frammentazione del quadro normativo dell’Unione.
Quali erano le esigenze?
L’obiettivo principale era quello di tutelare il consumatore rendendo più chiari i rapporti tra quest’ultimo e gli operatori del mercato, regolamentando in maniera più dettagliata i servizi di pagamento digitale mirando anche ad una omogeneizzazione legislativa tra gli stati membri che porti ad un mercato unico di credito al consumo basato sulla trasparenza e sulla concorrenza leale.
Con l’avvento della digitalizzazione dei mercati, infatti, il tradizionalismo della CCD non era più sufficiente dal momento che non regolamentava tutta una serie di prodotti e servizi innovativi quali, in primo luogo, i metodi di pagamento digitali con annessa concessione del credito.
La prima carenza, ad esempio, era ravvisabile all’interno del concetto di “intermediario del credito” nel quale è ora necessario comprendere anche gli operatori non tradizionali.
La necessità a livello europeo era pertanto quella di trovare il giusto punto di incontro tra l’innovazione digitale, peraltro in continua evoluzione, e la tutela dei diritti fondamentali, che deve essere rafforzata in tale contesto.
Quali sono le principali novità?
- Ambito di applicazione
Le norme sul credito al consumo dettate dal TUB, a seguito del recepimento della CCD2, si applicheranno ai finanziamenti di importo fino a 100.000 euro (la precedente soglia era fissata in euro 75.000 euro).
- L’intermediario finanziario
Come già accennato, si è ritenuto opportuno ridefinire la figura dell’intermediario del credito dal momento che le figure tradizionali previste con la precedente Direttiva non risultavano più esaustive.
Vengono, pertanto, inclusi anche “gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale, e salve le ipotesi descritte dagli articoli 128 -quater, comma 1 -bis, e 128 -sexies, comma 1 -bis, svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legislazione vigente, almeno una delle seguenti attività: 1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti; 2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore.
In questo modo saranno assoggettati agli obblighi imposti dalla normativa relativa al credito al consumo, anche tutti quei soggetti che mettono in contatto fornitori e consumatori – come, ad esempio, le piattaforme di marketplace, i fornitori di servizi digitali e buy now pay later – in linea con i cambiamenti del mercato.
- Abilitazione e registrazione degli intermediari
In attuazione dell’art. 37 della Direttiva UE 2023/2225, deve anche essere previsto un “sistema di abilitazione, registrazione e vigilanza degli enti non creditizi e degli istituti non di pagamento, anche valutando l’opportunità di attribuire compiti di controllo ad autorità dotate di indipendenza e competenti a esercitare le attività di vigilanza, nonché valutando l’adeguatezza del perimetro dell’attività riservata agli intermediari del credito e delle relative esenzioni, al fine di garantire idonei livelli di professionalità dei soggetti che entrano in contatto con il pubblico, e assicurare la coerenza e l’efficacia complessiva del sistema di protezione dei consumatori, l’efficiente funzionamento del mercato e la proporzionalità degli oneri per gli operatori”
Restano esclusi da tale obbligo le banche e gli istituti di moneta elettronica, mentre hanno diritto ad esenzioni i fornitori di beni e servizi qualificabili come micro, piccole o medie imprese, nel caso in cui concedano credito senza interessi e con minor aggravio di spese.
- Pubblicità e informazioni generali di contratto
Con riferimento alla pubblicità, viene modificato l’art. 123 del Testo Unico Bancario precisando che “gli annunci pubblicitari relativi a contratti di credito sono effettuati in forma corretta, chiara e non ingannevole. Essi non contengono formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative sulla disponibilità o il costo del credito o circa l’importo totale dovuto dal consumatore. 02. Gli annunci pubblicitari relativi ai contratti di credito includono un avvertimento chiaro ed evidenziato affinché i consumatori siano consapevoli che prendere in prestito denaro comporta dei costi. 1. Gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d’interesse o altre cifre concernenti qualunque costo del credito indicano le seguenti informazioni di base precisate con l’impiego di un esempio rappresentativo ed espresse, in forma chiara, concisa, evidenziata, facilmente leggibile o chiaramente udibile, a seconda del caso, e adattata ai limiti tecnici del mezzo utilizzato per la pubblicità”.
Viene poi definita la forma delle informazioni generali relative ai contratti di credito prevedendo il nuovo art. 123-bis del TUB: “Il finanziatore o l’intermediario del credito mette a disposizione dei consumatori, in qualsiasi momento, informazioni generali chiare e comprensibili relative ai contratti di credito disponibili, su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Presso le proprie dipendenze, il finanziatore o l’intermediario del credito mette a disposizione dei consumatori le informazioni generali almeno su supporto cartaceo”, dando incarico a Banca d’Italia di entrare nel merito del contenuto, dei criteri di redazione e delle modalità di messa a disposizione.
- Obblighi precontrattuali
La CCD2 modifica anche l’art. 124 TUB relativo agli obblighi precontrattuali precisando che l’intermediario debba fornire al consumatore tutte le informazioni “in tempo utile prima che egli sia vincolato da un contratto o da un’offerta di credito” e prevedendo, al comma 1 bis, che “qualora tali informazioni siano fornite meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall’offerta di credito, il finanziatore o l’intermediario del credito inviano al consumatore un promemoria sulla possibilità di recedere”.
- Merito creditizio
L’art. 124-bis TUB, riguardante il merito creditizio, viene modificato precisando che “prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore. Ferme le finalità di sana e prudente gestione previste dalla normativa prudenziale ove applicabile ai finanziatori, il finanziatore effettua la valutazione anche nell’interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento, e tiene conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito”.
In questo caso, la modifica è volta a fare in modo che il processo di valutazione del merito creditizio – in forza della direttiva e della normativa prudenziale – avvenga in maniera corretta e sempre in ottica della tutela del cliente.
- Banche dati creditizie
La nuova disciplina delle banche dati creditizie prevede che abbiano accesso solo i finanziatori sottoposti a vigilanza e osservano le disposizioni del GDPR e, al nuovo art. 125 TUB, viene altresì sancito che “se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione degli estremi della banca dati e delle informazioni segnaletiche che lo hanno portato a respingere la richiesta”.
- Gratuità delle informazioni e divieto di discriminazione
L’art. 122-bis TUB, introdotto ex novo, cristallizza l’obbligo in capo al finanziatore ed agli intermediari del credito di procedere con diligenza, correttezza e trasparenza, che dovranno essere esercitate tenendo conto non solo dei diritti, come è ovvio che sia, ma anche degli interessi dei consumatori. Siamo di fronte, dunque, ad un principio che, assumendo carattere generale, governerà tutti i profili e le applicazioni del credito al consumo.
Lo stesso articolo introduce poi l’obbligo di fornire gratuitamente ai consumatori le informazioni, compresi i chiarimenti adeguati. Si amplia, dunque, un obbligo di informazione che, per quanto ormai comunemente invalso nella prassi, era formalizzato dalla precedente normativa esclusivamente nell’art. 124 TUB ed in riferimento alla fase precontrattuale.
Viene altresì formalizzato il divieto di praticare condizioni discriminatorie per motivi inerenti alla cittadinanza, alla residenza o ad altre condizioni indicate nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Sull’obbligo di informazione insiste anche il nuovo art. 123-bis TUB che prevede espressamente che i finanziatori o intermediari del credito devono mettere a disposizione, presso le proprie dipendenze, le informazioni contrattuali almeno su supporto cartaceo.
- Esplicito consenso al credito
L’obiettivo di rafforzamento della tutela del consumatore passa anche dal divieto, imposto dal novello art. 124.1 di qualsiasi concessione di credito senza la richiesta preventiva del consumatore e un consenso esplicito. Il Legislatore italiano ha infatti pienamente recepito, meglio sarebbe dire pedissequamente trasfuso, il dettato art. 15 della CCD2, secondo il quale il consenso del consumatore alla conclusione di contratti di credito o l’acquisto di servizi accessori non può essere desunto da opzioni predefinite, come le caselle preselezionate. È comunque valida la conclusione di contratti di finanziamento espressa mediante la compilazione di caselle (non preselezionate) a condizione che sia stata posta in essere “un’azione positiva univoca con cui il consumatore fornisce un’indicazione libera, specifica, informata e inequivocabile del suo assenso in relazione al contenuto e alla sostanza associati alle caselle.”
- Servizi di consulenza fornita dai finanziatori o dagli intermediari
Il recente decreto legislativo introduce l’istituto della consulenza al consumatore fornita, anzi riservata, ai finanziatori e agli intermediari del credito. L’articolo 124.1, di nuova introduzione definisce oggetto e requisiti di tale consulenza. Innanzi tutto, tale consulenza (che si distingue dalla consulenza al debito disciplinata dall’art. 125-duodecies TUB, al quale accenneremo infra) può essere svolta dietro compenso svolto dal consumatore; in tal caso il finanziatore o l’intermediario dovranno, prima della prestazione della consulenza, comunicare al consumatore l’ammontare del compenso o, “qualora al momento dell’informativa l’importo non possa essere definito, il metodo utilizzato per calcolarlo”.
Ma in cosa consiste il servizio di consulenza? Il legislatore sul punto non scende nel dettaglio ma comunque precisa che il servizio si concretizza in una raccomandazione al consumatore “in merito a una o più operazioni relative a contratti di credito, adeguata rispetto ai suoi bisogni e alla sua situazione personale e finanziaria; la raccomandazione […] tiene conto di ipotesi ragionevoli circa i rischi per la situazione finanziaria del consumatore per tutta la durata del contratto di credito raccomandato”.
Nello svolgimento della consulenza il finanziatore o l’intermediario dovranno, tra l’altro: – agire nel migliore interesse del consumatore; – acquisire informazioni aggiornate sulla situazione finanziaria, sugli obiettivi e sulle preferenze del consumatore; – prendere in considerazione, ai fini della raccomandazione, un numero sufficientemente ampio di contratti di credito nell’ambito della gamma di prodotti da essi offerti o, nel caso dei mediatori creditizi, un numero sufficientemente ampio di contratti di credito disponibili sul mercato.
Inoltre, l’ultimo comma dell’art. 124.2 TUB pare riecheggiare obblighi informativi tipici della tutela del risparmiatore in quanto impone al finanziatore e all’intermediario l’obbligo di avviso in caso di “rischio specifico” a carico del consumatore.
Rimane infine da segnalare che il decreto in esame se da un lato ha sdoganato l’istituto della consulenza anche nell’ambito del credito al consumo, dall’altro ha vietato che tale consulenza possa qualificarsi “indipendente”. Si può infatti definire “indipendente” esclusivamente il servizio fornito dai c.d. consulenti indipendenti (i.e. i soggetti indicati all’art. 128-sexies, comma 2-bis TUB). Tali sono i mediatori creditizi, iscritti in una sezione speciale dell’elenco tenuto dall’OAM (Organismo Agenti e Mediatori) che in via esclusiva, esclusiva forniscono raccomandazioni personalizzate in ordine a una o più operazioni relative a contratti di credito.
In buona sostanza secondo la novella normativa, i finanziatori ed intermediari potranno fornire al consumatore servizi di consulenza, anche dietro compenso, ma tale consulenza non potrà essere qualificata “indipendente”
- Servizi di consulenza ai consumatori in difficoltà fornita da fondazioni o associazioni
Da non confondere con il già descritto servizio di consulenza normato all’art. 124.2 TUB è il servizio di consulenza al debitore in difficoltà disciplinato dall’art. 125-terdecies TUB (anche questo di nuovo conio).
Nonostante l’infelice utilizzo di una nomenclatura decisamente confusoria per similitudine – che non è comunque da imputare al Legislatore italiano in quanto mutuata dalla Direttiva – i due istituti divergono nettamente per ratio, profilo soggettivo e oggettivo.
Il “Servizio di consulenza” di cui all’art. 124.2 è fornito dai finanziatori o dagli intermediari del credito (o dai c.d. consulenti indipendenti) mentre il “Servizio di consulenza del debito” previsto dall’art. 125-duodecies è erogato, al momento, dalle fondazioni o dalle associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura. Ministro delle imprese e del made in Italy potrà comunque autorizzare all’erogazione della consulenza del debito anche gli enti del terzo settore; gli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito; le associazioni dei consumatori e gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Il “Servizio di consulenza” si concretizza nella descritta raccomandazione mentre il “Servizio di consulenza del debito” indica “l’assistenza personalizzata di natura tecnica, giuridica o psicologica fornita da operatori professionali indipendenti” (cfr. art. 12, comma 1, lettera m -quater TUB).
Il primo istituto contempla un eventuale compenso a carico del consumatore, mentre il secondo deve essere gratuito, salvo l’eventuale pagamento di una commissione coerente con le finalità del servizio.
Possiamo quindi attribuire al primo istituto una funzione prevalentemente di prevenzione, mentre la finalità del secondo istituto assume una natura riparativa di una difficoltà, acclarata o possibile, del consumatore.
- Riduzione o cancellazione dell’affidamento o dello sconfinamento
Mentre la CCD2 imponeva agli Stati membri di imporre un termine minimo di 30 giorni per la riduzione
o cancellazione della apertura di credito in conto corrente o della possibilità di sconfinamento, il Legislatore italiano ha adottato una soluzione di maggior tutela per il consumatore.
L’art 125-octies.1, infatti, applica alle comunicazioni sulla riduzione o cancellazione di scoperto le più tutelanti disposizioni previste rispettivamente dall’art. 118 TUB per le modifiche unilaterali e dall’art. 125-quater, comma 2, lett. a) TUB, per il recesso da parte del finanziatore. Norme queste che impongono al finanziatore di concedere un preavviso di 60 giorni.
Di particolare rilievo, risulta poi il dettato dell’art 125-octies.1, comma 2, TUB in quanto garantisce al consumatore un termine massimo entro il quale poter rimborsare il debito, in caso di riduzione o revoca dell’affidamento o della possibilità di sconfinamento. La norma prevede, infatti, che “prima dell’avvio di procedure esecutive e senza costi aggiuntivi” il finanziatore offra al consumatore la possibilità di procedere al “rimborso [avviene] in dodici rate mensili di pari importo, al tasso debitore applicabile all’apertura di credito in conto corrente o allo sconfinamento.”
A chi non si applica?
Dalla CCD2 restano esclusi i contratti di credito di valore modico, alcune forme di credito agevolato e prestiti a condizioni particolarmente vantaggiose.
Questa scelta nasce dal fine di evitare di gravare eccessivamente di oneri le piccole transazioni, come previsto proprio dall’UE con il principio di proporzionalità.
E l’usura? Tutto tace
Il Legislatore nazionale non ha introdotto alcuna disposizione specifica per il recepimento dell’articolo 31 CCD2 rubricato “Misure per contenere i tassi debitori […]”.
Non si tratta certamente di una dimenticanza e neppure di un trattamento di sfavore nei confronti dei consumatori, anzi tutt’altro.
La ragione sta nella circostanza che il tasso anti-usura previsto dalla nostra disciplina nazionalegarantisce già l’allineamento dell’ordinamento italiano ai contenuti della direttiva, come confermato anche dal considerando 73 della CCD2.
In conclusione
Il recepimento della CCD2 si presenta come un passaggio necessario per l’evoluzione della disciplina del credito ai consumatori, finalizzato a coniugare la protezione per questi ultimi con la responsabilità degli intermediari e l’innovazione del mercato, rappresentando altresì l’occasione per armonizzare, quanto più possibile, la disciplina vigente negli Stati membri dell’Unione Europea.
23.07.2026