Il perimetro della rottamazione locale
La Legge di bilancio 2026 inaugura una disciplina innovativa che consente a Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni di introdurre una propria definizione agevolata delle entrate locali. Agli enti territoriali viene riconosciuto uno strumento autonomo di gestione delle attività di recupero crediti, distinto dalla rottamazione statale e interamente rimesso alla potestà regolamentare locale.
La misura riguarda esclusivamente le entrate tributarie e patrimoniali di competenza dell’ente, gestite direttamente o tramite concessionari iscritti all’Albo per l’accertamento e la riscossione delle entrate locali. Restano invece esclusi, per espressa previsione normativa, i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che continuano a seguire la disciplina della rottamazione quinquies nazionale. Dunque, la linea di demarcazione è netta: l’ente locale potrà intervenire solo sul proprio perimetro impositivo, senza possibilità di incidere sui carichi erariali.
Autonomia regolamentare dei Comuni e limiti finanziari
Il tratto distintivo della nuova disciplina è l’ampio spazio decisionale riconosciuto agli enti territoriali. In particolare, il Comune può individuare le entrate definibili, stabilire la misura della riduzione o dell’azzeramento di sanzioni e interessi, estendere l’agevolazione agli accertamenti in corso e includere eventuali contenziosi pendenti.
Tale autonomia incontra, tuttavia, limiti precisi. La quota capitale resta intangibile e non può essere oggetto di riduzione. Inoltre, la definizione agevolata deve essere compatibile con l’equilibrio di bilancio. La legge impone, infatti, che regolamenti e delibere siano adottati tenendo conto della situazione economico-finanziaria dell’ente e della capacità effettiva di incrementare la riscossione. La rottamazione non può trasformarsi in un fattore di squilibrio strutturale, ma deve rappresentare uno strumento di recupero efficiente e sostenibile.
Le entrate comunali definibili e le esclusioni
L’ambito oggettivo della definizione è ampio e comprende la generalità delle entrate proprie, tributarie e patrimoniali, purché disciplinate, accertate e riscosse dal Comune. Potranno essere oggetto di definizione l’IMU, la Tari, il canone unico patrimoniale, gli oneri di urbanizzazione, le rette per servizi scolastici e le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, purché la gestione sia interna o affidata a concessionari locali.
In relazione a tali entrate, l’ente potrà intervenire sugli accessori del debito, eliminando o riducendo sanzioni e interessi, mentre il capitale continua a essere dovuto integralmente. Sono, invece, espressamente escluse le entrate affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’IRAP, le addizionali ai tributi erariali e le compartecipazioni, trattandosi di entrate sottratte alla disponibilità regolamentare comunale.
I destinatari e la scelta del Comune
La definizione agevolata si rivolge ai contribuenti, persone fisiche e imprese, titolari di debiti verso l’ente locale rientranti nel perimetro delineato dal regolamento comunale. Non si tratta, tuttavia, di una misura automaticamente operativa su tutto il territorio nazionale. Ogni Comune dovrà deliberare l’attivazione della rottamazione mediante l’approvazione di uno specifico regolamento che disciplini condizioni, termini di adesione e modalità di pagamento.
L’effettiva fruibilità dell’agevolazione dipende dunque da una scelta politica e amministrativa dell’ente, che diviene presupposto indefettibile per l’accesso dei contribuenti alla sanatoria.
Procedura di approvazione e impatto sul bilancio comunale
L’adozione del regolamento costituisce un passaggio centrale incidendo direttamente sulla programmazione finanziaria. La delibera deve essere accompagnata dalla certificazione dei revisori dei conti e da una relazione tecnica contenente le stime sugli effetti attesi in termini di adesioni e incassi, nonché una valutazione puntuale dell’impatto sui conti dell’ente.
Il legislatore subordina così l’introduzione della definizione agevolata a un’analisi preventiva di sostenibilità, rafforzando il collegamento tra politica fiscale locale e responsabilità contabile.
La regolarizzazione delle somme non ancora accertate
Un ulteriore elemento di rilievo riguarda la possibilità di regolarizzare versamenti omessi o incompleti relativi a entrate non ancora accertate. In tale ipotesi, il contribuente può definire spontaneamente la propria posizione evitando l’applicazione di sanzioni e interessi che maturerebbero anche attraverso il ravvedimento operoso.
La previsione assume particolare rilevanza con riferimento alla Tari, mentre per l’IMU emergono profili di criticità, legati alla quota riservata allo Stato per gli immobili di categoria D e alla difficoltà di determinare anticipatamente importi non ancora formalizzati in un atto di accertamento.
Conclusioni
Nel complesso, la rottamazione delle cartelle comunali si configura come uno strumento di flessibilità fiscale affidato alla responsabilità degli enti territoriali, chiamati a bilanciare esigenze di recupero del gettito, tutela del contribuente e salvaguardia degli equilibri finanziari.
23.07.2026