La Corte di cassazione, con l’ordinanza in commento, è tornata a pronunciarsi sul tema della notifica del pignoramento esattoriale, fornendo chiarimenti di rilievo sul rapporto tra la disciplina speciale della riscossione e i principi generali del processo esecutivo.
La vicenda trae origine da un pignoramento presso terzi promosso dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, ai sensi degli artt. 48-bis e 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, avente ad oggetto crediti vantati dal contribuente nei confronti di un Comune.
L’atto di pignoramento veniva, tuttavia, notificato al solo terzo pignorato, mentre la notifica al debitore esecutato interveniva soltanto quando la procedura espropriativa si era già conclusa con l’apprensione delle somme.
Avverso l’atto di pignoramento, il contribuente proponeva opposizione ex artt. 615, secondo comma, e 617, secondo comma, c.p.c., eccependo, tra l’altro, l’omessa e tardiva notifica del pignoramento nei propri confronti.
Il giudice dell’esecuzione, in sede cautelare, accoglieva l’opposizione e sospendeva l’esecuzione esattoriale, ritenendo che la mancata notifica determinasse l’inesistenza giuridica del pignoramento.
Il successivo giudizio di merito, incardinato dal contribuente, si concludeva con la declaratoria di inammissibilità del ricorso da parte della Commissione tributaria provinciale e con il rigetto dell’appello da parte della Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Avverso tale decisione, il debitore proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi: con il primo deduceva la violazione della disciplina del pignoramento esattoriale e dei principi processuali; con il secondo lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla mancata o tardiva notifica dell’atto di pignoramento presso terzi al debitore esecutato.
Chiamata a pronunciarsi sulla questione, la Corte di Cassazione ha accolto le censure sollevate, ritenendo che i giudici di merito avessero del tutto omesso l’esame della questione centrale, relativa alla mancata notifica del pignoramento, puntualmente dedotta dal contribuente sin dal primo grado di giudizio, limitandosi invece a fondare la decisione sulla sola regolarità della notifica degli atti presupposti dell’esecuzione.
Per la Suprema Corte, tale omissione integra il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., poiché la notifica del pignoramento al debitore non costituisce un mero adempimento formale, ma un requisito essenziale per la stessa esistenza giuridica dell’atto esecutivo.
Il pignoramento, infatti, in qualunque forma si realizzi, si sostanzia in un’ingiunzione rivolta al debitore di astenersi da atti dispositivi dei beni vincolati (art. 492 c.p.c.) e, nel pignoramento presso terzi, tale ingiunzione deve essere portata a conoscenza non solo del terzo pignorato, ma anche del debitore esecutato, mediante regolare notificazione ai sensi dell’art. 543 c.p.c.
La Corte, richiamando un principio già consolidato nella propria giurisprudenza, ha ribadito che la procedura semplificata di pignoramento presso terzi prevista dall’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 non deroga all’obbligo di notificare l’atto al debitore esecutato. Tale adempimento resta, dunque, essenziale, poiché solo la notifica consente al debitore di conoscere l’assoggettamento dei propri crediti al vincolo esecutivo e di esercitare il diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost., attraverso gli strumenti oppositivi previsti dall’ordinamento.
Di conseguenza, l’omissione della notifica al debitore non determina una mera nullità sanabile, neppure per effetto della sua eventuale costituzione nel processo esecutivo, ma si traduce nella giuridica inesistenza del pignoramento, per mancanza del requisito essenziale dell’ingiunzione di cui all’art. 492 c.p.c., che costituisce elemento strutturale indefettibile dell’atto esecutivo.
Sulla base di tali argomentazioni, la Suprema Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo e cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame della controversia.
30.09.2026