28.10.2026 Icon

Prescrizione INPS: il COVID ferma anche la riscossione

La sospensione dei termini prevista durante l’emergenza COVID-19 non riguarda soltanto il pagamento dei contributi. La Cassazione chiarisce che l’art. 68 del D.L. 18/2020, attraverso il rinvio all’art. 12 del D.lgs. 159/2015, incide anche sulla prescrizione dei crediti affidati alla riscossione e sui termini per notificare l’intimazione di pagamento. Accolto il ricorso dell’INPS, la causa torna al giudice d’appello.

Cassazione civ., Sez. IV, 9 settembre 2026, n. 25146

Il caso: dagli avvisi all’intimazione

La controversia trae origine da tre avvisi di addebito notificati il 14 dicembre 2016, seguiti da un’intimazione di pagamento del 5 dicembre 2022. Il contribuente eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi.

La Corte d’Appello di Genova, riformando la pronuncia di primo grado, annullava gli avvisi. Ai cinque anni aveva aggiunto soltanto 311 giorni di sospensione emergenziale, escludendo l’art. 68 del D.L. 18/2020 perché ritenuto applicabile ai soli versamenti in scadenza durante l’emergenza. L’INPS ricorreva in Cassazione.

Le sospensioni non si fermano ai versamenti

La Suprema Corte ricostruisce anzitutto le sospensioni specifiche della prescrizione contributiva: 129 giorni ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.L. 18/2020 e 182 giorni in forza dell’art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020. Tali disposizioni riguardano i termini quinquennali richiamati dall’art. 3, comma 9, della L. 335/1995.

A queste si affianca l’art. 68 del D.L. 18/2020, che ha sospeso dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 i versamenti derivanti, tra l’altro, da cartelle e avvisi di addebito. Il rinvio espresso all’art. 12 del D.lgs. 159/2015 estende gli effetti della sospensione ai termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione. Quest’ultima comprende anche la notifica dell’intimazione di pagamento.

542 giorni o proroga fino al 2023?

Richiamando le pronunce n. 34329 e n. 34336 del 2025, la Cassazione distingue due ipotesi. Se il termine era pendente all’8 marzo 2020 ma non scadeva tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021, opera la sospensione di 542 giorni. Se, invece, il termine pendente scadeva in tale intervallo, l’art. 12, comma 2, determina la proroga fino al 31 dicembre 2023.

La Corte conferma così un indirizzo ribadito anche dalle recenti pronunce n. 10500, n. 11824 e n. 22670 del 2026. Ritenendo erronea l’esclusione della disciplina generale sulla riscossione, accoglie il ricorso dell’INPS, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Genova per un nuovo esame.

Considerazioni conclusive

La decisione impone di verificare non soltanto il termine ordinario e le sospensioni specifiche dei contributi, ma anche le regole emergenziali applicabili alla riscossione. Per valutare una eccezione di prescrizione occorre individuare la scadenza concreta del termine e il regime di sospensione o proroga pertinente: il solo computo dei 311 giorni può risultare insufficiente.

Autore Elisa Confalonieri

Partner

Milano

e.confalonieri@lascalaw.com

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