La controversia sul diniego di anticipazione
Con l’ordinanza 18 settembre 2026, n. 25565, le Sezioni Unite della Corte di cassazione affermano la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative al riconoscimento della NASpI, anche nella forma anticipata. La vicenda riguarda un lavoratore che, cessato il rapporto subordinato, aveva presentato domanda di indennità il 5 ottobre 2020, ottenendone l’accoglimento il successivo 14 ottobre. Aperta il 16 febbraio 2021 la partita IVA per esercitare la professione di avvocato, il 10 maggio 2021 aveva chiesto l’anticipazione della prestazione. L’INPS aveva respinto la richiesta per tardività. Il Tribunale di Milano aveva declinato la giurisdizione, ritenendo che la lite riguardasse la legittimità di un atto amministrativo. Il TAR Lombardia, davanti al quale il giudizio era stato riassunto, aveva invece sollevato il conflitto di giurisdizione, ravvisando nella domanda una pretesa al pagamento fondata su un diritto soggettivo.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 18 settembre 2026, n. 25565
La natura del diritto alla prestazione
Le Sezioni Unite condividono la ricostruzione del TAR. L’oggetto della domanda è il riconoscimento del diritto al pagamento della prestazione di disoccupazione, nella misura di legge, in forma dilazionata o in un’unica soluzione. La posizione dell’assicurato ha natura di diritto soggettivo perché l’INPS verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge senza esercitare discrezionalità, neppure tecnica. Il passaggio è decisivo: la verifica affidata all’Istituto non comporta un potere di autorizzazione capace di affievolire il diritto. La pretesa creditoria conserva quindi la propria consistenza anche quando il riconoscimento della prestazione sia negato in sede amministrativa.
Il diniego come accertamento dei presupposti
La Corte chiarisce che la denominazione di “provvedimento” attribuita agli atti dell’ente previdenziale non trasforma la sua attività in attività concessoria. Gli atti diretti all’accertamento dei requisiti hanno natura di mera certazione dei presupposti di legge e non costituiscono né estinguono il diritto. Richiamando la giurisprudenza consolidata, l’ordinanza riconduce pertanto l’azione proposta dopo il diniego o la revoca alla verifica della fondatezza della pretesa dell’assicurato. Il punto centrale del giudizio è la spettanza della prestazione. La forma dell’atto amministrativo che la nega non modifica la natura della posizione giuridica dedotta.
Il petitum sostanziale e il giudice competente
Il riparto di giurisdizione discende dal petitum sostanziale, ossia dalla pretesa effettivamente fatta valere e dalla natura della posizione che la sostiene. Nel caso esaminato, la domanda riguarda il diritto alla NASpI e conduce alla giurisdizione ordinaria ai sensi dell’art. 442 c.p.c., indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente. Le Sezioni Unite estendono espressamente questa conclusione alle controversie sull’attribuzione e sulla revoca dell’indennità, sia in forma rateale sia anticipata. La modalità di erogazione richiesta non muta infatti il carattere vincolato dell’accertamento dell’INPS, che deve verificare i requisiti formali e sostanziali della prestazione.
La verifica giudiziale del diritto
Dalla ricostruzione accolta deriva anche l’ampiezza dell’accertamento demandato al giudice. La controversia investe tutti i requisiti di legge della prestazione, nell’ambito del potere dispositivo delle parti. L’indagine non può essere limitata dalla determinazione adottata dall’INPS e dalla relativa motivazione. Il diniego amministrativo, dunque, non circoscrive l’oggetto della verifica giudiziale al solo motivo posto a fondamento del rigetto. Questo passaggio dà rilievo alla distinzione tra il controllo dell’atto e l’accertamento della pretesa previdenziale: il giudice è chiamato a verificare la sussistenza del diritto sulla base dei suoi presupposti legali.
Gli effetti e i limiti della decisione
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza n. 738 dell’8 marzo 2023 del Tribunale di Milano e rimette le parti davanti al giudice ordinario, con il termine di legge per la riassunzione. A quest’ultimo affida anche la regolazione delle spese del giudizio sul conflitto, avendo l’INPS svolto attività difensiva. La pronuncia risolve la questione di giurisdizione e non decide se la richiesta di anticipazione fosse tempestiva o se la prestazione spettasse al ricorrente. Il suo significato risiede nella conferma della natura di diritto soggettivo della pretesa alla NASpI e nella conseguente individuazione della sede giudiziale in cui accertarne la fondatezza.
14.10.2026