La notificazione della cartella di pagamento via pec continua a rappresentare uno dei terreni più battuti del contenzioso tributario, soprattutto quando il contribuente contesta la validità del file allegato, l’assenza della firma digitale o la mancanza di attestazioni di conformità.
Con l’ordinanza in commento, la Cassazione ribadisce un orientamento ormai consolidato, secondo il quale, la cartella notificata in formato “pdf” è valida anche senza estensione “p7m”, purché il documento sia riferibile all’ente impositore e il destinatario abbia avuto piena conoscenza dell’atto. La Suprema Corte esclude, inoltre, che eventuali irregolarità formali possano tradursi in inesistenza della notificazione, valorizzando, in tal modo, il principio del raggiungimento dello scopo.
Corte di Cassazione, Sez. V, ordinanza del 8 maggio 2026, n. 13266
La contestazione della notifica telematica
La controversia trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate tramite pec per oltre 4,7 milioni di euro a titolo di IVA non versata. La società contribuente aveva eccepito, tra gli altri motivi, la nullità o addirittura l’inesistenza della notificazione, sostenendo che il documento allegato fosse un semplice file “pdf”, privo di firma digitale e di attestazione di conformità all’originale.
In primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano aveva accolto il ricorso, ritenendo necessarie le formalità previste dall’art. 149-bis c.p.c.
La Commissione Tributaria Regionale aveva invece riformato integralmente la decisione, affermando la piena validità della notificazione telematica della cartella esattoriale.
La società contribuente ha quindi proposto ricorso per Cassazione articolando numerose censure: dalla pretesa invalidità del file “pdf” alla mancanza di prova della conformità all’originale, sino alla contestazione dei poteri del funzionario firmatario dell’avviso bonario.
Il “pdf” è sufficiente: nessun obbligo di firma nel formato “p7m”
Il cuore della decisione riguarda la validità della notificazione della cartella effettuata a mezzo pec in formato “pdf”. La Cassazione conferma che il protocollo pec garantisce di per sé la riferibilità dell’atto all’amministrazione mittente e che nessuna disposizione impone l’utilizzo del formato “p7m” o della firma digitale sull’allegato notificato.
La Corte richiama espressamente l’orientamento già consolidato secondo cui la cartella di pagamento può essere trasmessa come copia informatica per immagine dell’originale cartaceo, senza necessità di ulteriori formalità tecniche. In quest’ottica, il semplice disconoscimento della conformità della copia non basta a invalidare la notificazione, specie quando il contribuente non alleghi specifiche contestazioni sulla genuinità del documento ricevuto.
Di particolare rilievo è anche il passaggio in cui la Suprema Corte esclude che la mancata costituzione in giudizio dell’Agente della riscossione possa incidere sulla validità della notifica. Secondo i giudici di legittimità, la produzione della cartella notificata e delle ricevute PEC è sufficiente a dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio.
Il principio del raggiungimento dello scopo
L’ordinanza valorizza inoltre il principio del raggiungimento dello scopo, previsto dall’art. 156 c.p.c., affermando che eventuali irregolarità della notificazione restano sanate quando il destinatario abbia comunque avuto conoscenza dell’atto e sia stato posto in condizione di difendersi.
Nel caso concreto, la contribuente aveva tempestivamente impugnato la cartella, dimostrando così di avere piena cognizione del contenuto dell’atto. Proprio questo elemento induce la Corte a escludere non solo la nullità, ma persino l’inesistenza della notificazione, categoria che viene confinata alle sole ipotesi in cui manchi del tutto la riconducibilità dell’atto all’amministrazione.
La pronuncia si inserisce nel solco di una giurisprudenza ormai stabilizzata, orientata a privilegiare la funzionalità dell’atto rispetto al formalismo documentale. L’approccio appare coerente con la progressiva digitalizzazione dell’attività amministrativa e con l’esigenza di evitare che contestazioni puramente tecniche si traducano in strumenti dilatori del contenzioso tributario.
Delega di firma e termini della liquidazione automatizzata
L’ordinanza affronta anche ulteriori questioni di interesse pratico. Quanto all’avviso bonario, la Cassazione chiarisce che la delega di firma attribuita a un funzionario dell’Agenzia integra un mero decentramento burocratico interno e non richiede particolari formalità pubblicistiche. È sufficiente che l’atto sia chiaramente riferibile all’ufficio competente.
La Corte respinge poi la tesi secondo cui il superamento dei termini previsti per la liquidazione automatizzata comporterebbe la decadenza dell’amministrazione dal potere impositivo. Tali termini, precisa l’ordinanza, hanno natura interna e ordinatoria: il vero limite decadenziale resta quello previsto per la notificazione della cartella di pagamento.
La decisione conferma dunque una linea interpretativa rigorosa nei confronti delle contestazioni formali relative alla notificazione telematica delle cartelle esattoriali. Il messaggio che emerge è chiaro: in assenza di concrete violazioni del diritto di difesa, la PEC rappresenta uno strumento pienamente idoneo a garantire validità ed efficacia dell’atto tributario.
30.09.2026