18.02.2026 Icon

La società si estingue, il debito no: la Cassazione legittima la notifica ai soci

L’avviso di accertamento intestato alla società estinta è validamente notificato agli ex soci quali successori ex lege, senza necessità di nuova emissione dell’atto, restando distinta la verifica dei limiti della loro responsabilità.

Cass. civ., Sez. V, 25 gennaio 2026, n. 1650

Con la sentenza n. 1650 del 25 gennaio 2026, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione affronta una questione di particolare rilievo sistematico: la legittimità della notifica ai soci dell’avviso di accertamento per debiti della società estinta.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008 nei confronti di una cooperativa successivamente cancellata dal Registro delle Imprese. L’atto, avente ad oggetto plusvalenze non dichiarate derivanti dalla cessione di immobili, era stato notificato all’ex liquidatore e ai soci che proponevano ricorso.

La Commissione Tributaria Provinciale annullava l’atto ritenendolo illegittimo, sul presupposto che l’Amministrazione non avesse provato la distribuzione di somme ai soci in base al bilancio finale di liquidazione, elemento ritenuto necessario per radicare la responsabilità degli stessi.

La Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Ufficio.

L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per Cassazione articolato in quattro motivi. La Suprema Corte accoglie il primo motivo, assorbendo gli altri, e cassa con rinvio.

La questione preliminare affrontata dalla Corte riguarda la legittimità dell’avviso di accertamento intestato alla società estinta ma notificato ai soci.

In particolare, la Corte ha censurato l’impostazione della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto nullo l’atto, valorizzando invece l’intervenuta cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

Richiamando il consolidato orientamento successivo alle Sezioni Unite del 2013 (sentenze nn. 6070, 6071 e 6072), la Corte ribadisce che, seppur la cancellazione dal Registro Imprese determini l’estinzione dell’ente, i debiti sociali si trasferiscono ai soci secondo un fenomeno successorio sui generis e, pertanto, gli stessi soci subentrano nelle obbligazioni sociali nei limiti del regime di responsabilità applicabile durante la vita della società e – per le sole società di capitali – nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione.

In questo quadro, è ritenuta valida ed efficace la notificazione di atti impositivi intestati alla società estinta se effettuata nei confronti degli ex soci, anche senza emissione di un nuovo atto intestato direttamente a questi ultimi.

La Corte richiama, in particolare, l’orientamento secondo cui tale modalità notificatoria è assimilabile, sul piano funzionale, a quella prevista dall’art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 in caso di morte del debitore.

Ne consegue che, secondo la Corte, la Commissione Tributaria Regionale ha errato nel dichiarare la nullità dell’atto per il solo fatto che la società fosse già estinta.

La Corte ritiene quindi che, anche in assenza della dimostrazione della distribuzione di somme ai soci, l’avviso di accertamento notificato a questi ultimi quali successori della società estinta, non sia nullo se detto accertamento riguarda il debito sociale.

La decisione rafforza un principio chiave: l’estinzione della società non determina l’estinzione del debito tributario né rende invalido l’accertamento del medesimo, purché l’atto sia portato a conoscenza dei soggetti che, a seguito della cancellazione, subentrano nella posizione del debitore originario.

Resta, invece, rigorosamente subordinata ad un autonomo procedimento la pretesa di responsabilità personale del socio, ed è nella distinzione tra debito sociale e responsabilità individuale che si gioca l’equilibrio tra tutela dell’erario e garanzie difensive.

Autore Matteo Tardella

Associate

Milano

m.tardella@lascalaw.com

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