18.03.2026 Icon

La rottamazione quinquies introdotta dalla Legge di Bilancio 2026: tra continuità e innovazione

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una nuova misura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, denominata “rottamazione quinquies”, che si inserisce nel solco delle precedenti procedure di “pace fiscale” succedutesi negli ultimi anni (dalla rottamazione-ter sino alla più recente rottamazione-quater).

L’intervento legislativo propone, ancora una volta, di favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie pendenti mediante un meccanismo di abbattimento degli oneri accessori e di rateizzazione particolarmente estesa, con l’obiettivo di incrementare l’effettiva riscossione dei crediti iscritti a ruolo e, al contempo, consentire ai contribuenti in difficoltà finanziaria di definire i propri debiti con modalità sostenibili.

L’ambito oggettivo della definizione

La nuova definizione agevolata riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, ampliando dunque il perimetro temporale rispetto alla precedente rottamazione-quater.

Come nelle precedenti versioni della misura, il contribuente che aderisce alla procedura può estinguere i debiti iscritti a ruolo versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento, con l’integrale stralcio di sanzioni amministrative, interessi di mora e interessi iscritti a ruolo.

L’impostazione ricalca, dunque, la struttura tipica delle definizioni agevolate già sperimentate dal legislatore negli ultimi anni, confermando la logica di fondo secondo cui l’eliminazione degli oneri accessori costituisce lo strumento principale per incentivare l’adesione dei contribuenti.

Modalità di adesione e procedura

L’accesso alla rottamazione quinquies avviene tramite la presentazione della dichiarazione di adesione all’agente della riscossione, entro il termine ultimo del 30 aprile 2026, con l’indicazione dei carichi che il contribuente intende definire.

Una volta ricevuta la domanda, l’agente della riscossione provvede a trasmettere al contribuente l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, il piano di pagamento prescelto e le relative scadenze.

Durante tale fase resta sospesa l’attività di riscossione sui carichi oggetto della domanda, analogamente a quanto già previsto per le precedenti rottamazioni.

Il piano di pagamento e la rateizzazione

Uno degli elementi di maggiore rilievo della rottamazione quinquies riguarda l’estensione del piano rateale.

La disciplina consente infatti il pagamento in un’unica soluzione oppure mediante rateizzazione su un arco temporale pluriennale, significativamente più ampio rispetto ai precedenti strumenti di definizione agevolata (viene, infatti, previsto un massimo di 54 rate bimestrali, con le prime tre scadenze previste per il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026).

Il legislatore ha così inteso rendere la misura maggiormente accessibile ai contribuenti che versano in condizioni di difficoltà economica, ampliando il numero delle rate e diluendo nel tempo l’impegno finanziario richiesto per la regolarizzazione del debito.

Tuttavia, il mancato pagamento di una rata entro i termini di legge comporta la perdita dei benefici della definizione agevolata, con la conseguente ripresa delle ordinarie attività di riscossione per l’intero importo residuo.

I rapporti con le precedenti definizioni agevolate

La rottamazione quinquies si colloca in un quadro normativo caratterizzato da una progressiva stratificazione di strumenti di pace fiscale.

In un tale contesto, particolare attenzione è stata dedicata alla posizione dei contribuenti decaduti dalla precedente rottamazione quater. La nuova disciplina consente infatti, in determinate condizioni, la riammissione alla definizione agevolata, permettendo così di recuperare i benefici perduti a seguito del mancato rispetto delle scadenze previste dal piano originario.

La previsione risponde, dunque, all’esigenza di recuperare gettito potenziale che, in assenza di tale possibilità, rischierebbe di rimanere difficilmente esigibile.

Le implicazioni sul piano della riscossione

Dal punto di vista sistematico, la rottamazione quinquies conferma la tendenza del legislatore a privilegiare strumenti di definizione straordinaria dei debiti tributari rispetto al tradizionale modello di riscossione coattiva.

Tali interventi perseguono un duplice obiettivo: da un lato, favorire l’emersione di gettito difficilmente recuperabile mediante le ordinarie procedure esecutive, dall’altro, consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione mediante un meccanismo economicamente più sostenibile.

Non mancano, tuttavia, in dottrina alcune osservazioni critiche, soprattutto con riferimento al rischio che il ripetersi ciclico di misure di definizione agevolata possa incidere negativamente sul principio di certezza dell’obbligazione tributaria e sull’effettiva deterrenza del sistema sanzionatorio.

Considerazioni conclusive

La misura si colloca in continuità con le precedenti politiche di “pace fiscale”, confermando l’orientamento del legislatore verso strumenti straordinari di recupero del credito pubblico fondati sulla riduzione degli oneri accessori e sulla dilazione del pagamento.

Resta, tuttavia, aperto il dibattito circa l’effettiva efficacia di tali interventi nel medio periodo e circa l’equilibrio tra esigenze di riscossione e tutela dei principi di equità e di stabilità del sistema tributario.

Autore Roberto Bonofiglio

Associate

Milano

r.bonofiglio@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Crediti erariali ?

Contattaci subito