Con sentenza del 22 dicembre 2025, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Regione Lazio, accogliendo parzialmente l’appello dell’Agenzia delle entrate Riscossione, ha fornito rilevanti chiarimenti in tema di validità della notifica delle cartelle di pagamento effettuata tramite l’area riservata del contribuente sul portale Infocamere.
La controversia trae origine da una pronuncia di primo grado che aveva ritenuto non perfezionata la notifica di tre cartelle di pagamento nei confronti di un’impresa. L’ADER ha impugnato tale decisione e, in sede di gravame, è riuscita a dimostrare il corretto perfezionamento della notifica di due delle tre cartelle oggetto di giudizio.
In particolare, l’Ente della riscossione ha provato di aver preliminarmente tentato la notifica ordinaria a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs. n. 159/2015, senza tuttavia rinvenire un indirizzo PEC valido del contribuente nell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy.
In tali ipotesi, la normativa consente all’ADER di procedere alla notifica mediante deposito dell’atto sul portale della Camera di commercio, modalità applicabile nei confronti delle imprese e dei professionisti iscritti in albi o elenchi. Si tratta di una notifica c.d. “a formazione progressiva”, che non richiede la consegna diretta dell’atto al destinatario.
La procedura prevede il deposito telematico della cartella nell’area riservata del sito internet di Infocamere S.p.A., nonché la pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, di un apposito avviso sul medesimo portale per la durata di quindici giorni, durante i quali l’atto resta consultabile dal contribuente. A completamento dell’iter, l’ufficio è tenuto a dare notizia dell’avvenuta notificazione mediante l’invio di una raccomandata informativa, senza che siano richiesti ulteriori adempimenti a carico dell’amministrazione.
Diversamente, la notifica non può dirsi perfezionata qualora il contribuente risulti sconosciuto all’indirizzo cui è stata inviata la raccomandata informativa.
Chiamata a pronunciarsi sulla questione, la Corte di giustizia tributaria del Lazio ha ritenuto legittimo e corretto l’iter procedimentale seguito dall’Agenzia delle entrate Riscossione, ribadendo che il deposito della cartella presso la Camera di commercio è consentito qualora l’indirizzo PEC del contribuente risulti non valido o non attivo, purché si tratti di un’impresa o di un professionista iscritto in albi o elenchi istituiti con legge.
Nel caso di specie, l’ADER ha correttamente depositato le cartelle di pagamento nell’area riservata del contribuente sul portale Infocamere, provvedendo sia alla pubblicazione dell’avviso per quindici giorni sia all’invio della raccomandata informativa. Per due cartelle, la raccomandata risultava regolarmente consegnata al figlio convivente del destinatario; per la terza, invece, l’operatore postale ha attestato il mancato recapito, risultando il destinatario sconosciuto all’indirizzo indicato.
Di particolare rilievo è, inoltre, il chiarimento offerto dalla Corte in ordine al soggetto legittimato a ricevere materialmente la raccomandata informativa. Secondo i giudici, la notifica deve ritenersi validamente perfezionata anche qualora la raccomandata sia consegnata a un familiare convivente del contribuente, come nel caso di specie.
Con la pronuncia in commento, pertanto, è stata confermata la legittimità del ricorso alla notifica tramite Infocamere quale strumento residuale ma pienamente efficace nei casi di irreperibilità dell’indirizzo PEC del contribuente.
26.08.2026