04.06.2026 Icon

Definizione agevolata estesa agli enti locali: le novità del Decreto Fiscale convertito in legge

La Camera ha approvato, con 132 voti a favore e 81 contrari, il Decreto Fiscale. Il provvedimento, che aveva già incassato la fiducia del governo, è stato convertito, senza modifiche rispetto alla versione licenziata dal Senato, nella legge n. 88/2026.

Tra le misure di maggiore impatto spiccano la riscrittura del comparto IVA per le permute, l’allentamento dei vincoli sui pagamenti pubblici verso i professionisti operativo dal 15 giugno 2026, le novità in materia di Concordato Preventivo Biennale e l’ampliamento della rottamazione quinquies alle multe e ai tributi di regioni ed enti locali.

In particolare, la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione non riguarda più soltanto i debiti erariali. Con la conversione in legge del D.L. n. 38/2026, il legislatore ha esteso la c.d. “rottamazione quinquies” anche alle entrate di Regioni ed enti locali affidate ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, offrendo a Comuni e Province uno strumento potenzialmente efficace per incrementare gli incassi su crediti ormai di difficile recupero.

La scelta, tuttavia, non opera automaticamente: ciascun ente dovrà valutare se aderire alla misura, tenendo conto degli effetti sui propri equilibri finanziari e patrimoniali.

Una scelta rimessa agli enti territoriali

La novità è contenuta nell’art. 10-quinquies del D.L. n. 38/2026, introdotto durante l’esame parlamentare e confermato dalla legge di conversione. La disposizione estende ora la procedura di definizione agevolata dei ruoli – introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 per i soli i tributi locali gestiti autonomamente da regioni ed Enti locali – anche ai tributi delle Regioni e degli enti locali affidati alla riscossione dell’Agenzia delle Entrate. Tale integrazione accoglie una segnalazione sollevata dall’ANCI in occasione dell’audizione sul DL Fiscale, con la quale era stata evidenziata la discriminazione che si sarebbe venuta a creare qualora fossero stati ammessi alla definizione i soli Comuni che gestiscono i loro tributi direttamente o attraverso concessionari privati, escludendo tale possibilità per i Comuni che affidano la riscossione coattiva all’Agenzia Entrate-Riscossione.

L’adesione rappresenta una mera facoltà e richiede l’approvazione di una specifica deliberazione consiliare. La disciplina non lascia margini di personalizzazione: l’ente può decidere se aderire o meno, ma non può modificare contenuto, condizioni o ambito applicativo della sanatoria.

La delibera dovrà essere trasmessa all’Agente della riscossione entro il 30 giugno 2026 e acquisterà efficacia con la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente.

Un ambito applicativo più ampio rispetto ai debiti erariali

Uno degli aspetti più significativi della riforma riguarda l’estensione oggettiva della misura. Diversamente dalla rottamazione prevista per i carichi erariali, limitata a specifiche categorie di debiti tributari, la definizione agevolata locale interessa tutte le entrate, tributarie e non tributarie, affidate alla riscossione coattiva tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Rientrano quindi non soltanto IMU e TARI, ma anche sanzioni amministrative, canoni, rette per servizi pubblici, tariffa corrispettiva rifiuti e altre entrate patrimoniali.

Quanto all’ambito soggettivo di applicazione, potranno beneficiare della misura sia i contribuenti che hanno dichiarato correttamente il tributo senza poi versarlo, sia coloro che sono stati destinatari di accertamenti per omessa o infedele dichiarazione.

L’adesione consente l’estinzione del debito mediante il pagamento del solo capitale e delle spese di notifica ed esecuzione, con l’eliminazione di sanzioni, interessi e aggio. Per le sanzioni amministrative, invece, restano dovuti gli importi principali, mentre vengono stralciati gli interessi.

La domanda di adesione potrà essere presentata tra il 16 settembre e il 31 ottobre 2026, esclusivamente in via telematica, mentre l’importo dovuto sarà comunicato dall’Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2026. Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 oppure in un massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con applicazione di interessi al 3% annuo a partire dal 1° febbraio 2027.

Effetti per il debitore e impatto sui bilanci degli enti

La domanda di adesione produce immediatamente effetti favorevoli per il contribuente. Sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, non possono essere avviate nuove procedure esecutive e vengono congelate quelle già pendenti, salvo specifiche eccezioni. Inoltre, la presentazione della dichiarazione rileva positivamente ai fini delle verifiche previste per pagamenti della pubblica amministrazione, rimborsi fiscali e rilascio del DURC.

Più complessa appare, invece, la valutazione dal lato degli enti creditori. Sebbene la norma non imponga espressamente una verifica preventiva degli equilibri di bilancio, la scelta di aderire alla definizione agevolata non può prescindere da un’analisi dell’effettiva recuperabilità dei crediti interessati e dell’impatto derivante dallo stralcio di sanzioni e interessi. Sotto questo profilo, la misura sembra particolarmente vantaggiosa per i crediti più risalenti, spesso già integralmente svalutati o cancellati dal conto del bilancio. In tali ipotesi, anche una riscossione parziale può tradursi in un miglioramento del risultato di amministrazione. Per i crediti più recenti, invece, la convenienza dovrà essere valutata caso per caso, considerando che la definizione può essere pagata in un massimo di 54 rate bimestrali, con una diluizione degli incassi che potrebbe attenuare nel tempo i benefici finanziari attesi.

La nuova rottamazione locale si presenta, dunque, come uno strumento di recupero straordinario che punta a favorire l’emersione di crediti difficilmente esigibili. Resta ora affidata agli enti territoriali la scelta se privilegiare l’incasso immediato, seppur ridotto, oppure mantenere inalterate pretese creditorie che, in molti casi, rischiano di rimanere solo sulla carta.

Autore Carmine Orsi

Senior Associate

Milano

c.orsi@lascalaw.com

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