16.10.2025 Icon

Registro dei titolari effettivi: l’Italia recepirà la sesta direttiva antiriciclaggio

Mentre rimane tuttora sospeso l’obbligo, per le società e gli altri soggetti giuridici interessati, di comunicare al registro competente l’identità del titolare effettivo — in attesa della decisione definitiva della Corte di Giustizia dell’Unione Europea chiamata a pronunciarsi sulla legittimità e l’estensione di tale adempimento — l’Italia ha avviato l’iter volto a recepire l’art. 74 della sesta Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva UE 1640/2024), che limita l’accesso al registro dei titolari effettivi ai soli soggetti che siano in grado di dimostrare la sussistenza di un interesse legittimo, concreto e giuridicamente rilevante, superando così il precedente regime di libera consultazione.

Il decreto in fase di esame: chi potrà accedere ai dati

Attualmente è in corso di esame presso il Parlamento lo schema di decreto legislativo, già approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 2 ottobre 2025, che recepisce formalmente questa novità.

Il testo normativo, in linea con il diritto eurounitario, si propone di ridefinire con precisione le categorie di soggetti abilitati a consultare il registro dei titolari effettivi: tra questi figurano le autorità di vigilanza e controllo, la magistratura, le forze di polizia, le unità investigative finanziarie, nonché i soggetti obbligati in base alla normativa antiriciclaggio per le attività di adeguata verifica della clientela. È inoltre previsto che anche i privati cittadini possano accedere ai dati, ma solo qualora riescano a dimostrare un interesse giuridico specifico, concreto e differenziato rispetto alla generalità del pubblico.

Tutela della privacy e interesse legittimo: il nuovo principio guida

Il principio ispiratore di questa nuova impostazione è, com’è evidente, quello di garantire una tutela più efficace del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali delle persone fisiche, evitando che informazioni delicate sulla titolarità effettiva delle società possano essere liberamente consultabili o divulgate senza un motivo fondato.

La reazione del governo italiano, tuttavia, giunge con un certo ritardo: l’obbligo di recepimento della Direttiva avrebbe dovuto essere adempiuto entro il 10 luglio 2025. A causa di tale inadempienza, la Commissione Europea ha già avviato nei confronti del nostro Paese una procedura di infrazione, invitandolo a conformarsi quanto prima al quadro normativo comune.

Questo passaggio legislativo, per quanto significativo, rappresenta comunque soltanto una prima fase del più ampio processo di attuazione.

Saranno infatti necessari ulteriori interventi di natura regolamentare e amministrativa per rendere effettiva la riforma, a partire dalla revisione del decreto ministeriale n. 55 del 2022, che disciplina le modalità operative di comunicazione, registrazione e consultazione dei dati relativi alla titolarità effettiva. Su tali modifiche dovranno esprimere il proprio parere sia il Consiglio di Stato sia il Garante per la protezione dei dati personali.

Autore Simone Mascelloni

Associate

Milano

s.mascelloni@lascalaw.com

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