Tribunale Varese 20 giugno 2012 (leggi la sentenza per esteso)
Con la sentenza in oggetto, il giudice di merito ha osservato come il termine di legge di quattro mesi, previsto per lo svolgimento del procedimento di mediazione, debba intendersi ordinatorio e nella disponibilità delle parti. Diversamente, qualora la mediazione sia proposta in corso di causa e non si concluda nel predetto termine, il giudice, non potrebbe concedere rinvii e sarebbe costretto a proseguire nelle attività processuali, pregiudicando la possibile definizione bonaria della vertenza.
(Simona Daminelli – s.daminelli@lascalaw.com)