Sull’eccezione sollevata in via pregiudiziale in merito all’improcedibilità dell’azione proposta dagli attori ex art. 5 D.lgs. n. 28/10, per non esservi corrispondenza ed identità fra le domande contenute nell’istanza di mediazione prodromica ed obbligatoria e le domande proposte nel giudizio ordinario in corso, il Tribunale di Mantova ha con ordinanza così stabilito:
“(…) avendo la presente causa il medesimo oggetto della procedura, fallita, di mediazione, l’azione proposta dagli attori deve ritenersi procedibile, a nulla rilevando altresì che sia stata richiesta la determinazione di modalità di esercizio del diritto di passaggio ulteriori rispetto a quelle indicate in sede di mediazione, essendo detto esercizio regolato dal titolo o, in mancanza, dagli artt. 1065 e ss. c.c. (…)”.(leggi la sentenza per esteso)(Carmela Prencipe – c.prencipe@lascalaw.com)
01.10.2026