18.04.2019 Icon

La postergazione ex art. 2467 c.c. si applica anche alle società per azioni chiuse

La postergazione di cui all’art. 2467 c.c. deve essere applicata anche alle società per azioni chiuse, in quanto le somme versate dai soci devono essere destinate al perseguimento dell’oggetto sociale e possono essere restituite solo quando tutti gli altri creditori siano stati soddisfatti.

La conferma, dopo quella della Cassazione Civile con la sentenza 14056/2015, arriva anche dalla Cassazione Penale.

Nel dettaglio, la Corte ha innanzitutto ricordato come, conformemente a quanto già riconosciuto dalla Giurisprudenza Civile di legittimità, la ratio del principio di postergazione del rimborso del finanziamento dei soci posto dall’art. 2467 c.c. per le società a responsabilità limitata sia diretto a “contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società “chiuse”, determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l’esposizione al rischio d’impresa, ponendo i capitali a disposizione dell’ente collettivo nella forma del finanziamento, anziché in quella del conferimento”.

Tanto chiarito, la Corte ha proceduto sottolineando come dette ragioni siano compatibili anche con altre forme societarie “come desumibile dall’art. 2497-quinquies c.c., che ne estende l’applicabilità ai finanziamenti effettuati in favore di qualsiasi società da parte di chi vi eserciti attività di direzione e coordinamento, e, quindi, anche alle società per azioni, soprattutto ove queste siano caratterizzate da un assetto dei rapporti sociali rappresentato da una compagine familiare o, comunque, ristretta”, come nel caso delle società per azioni chiuse, il cui capitale non è aperto al mercato del capitale di rischio.

Alla luce di quanto precede, ed in ragione dei precedenti orientamenti della Corte di Cassazione, sembra intravvedersi come delineato un parallelismo tra le società a responsabilità limitata e le società per azioni a ristretta base azionaria, per quanto riguarda il diritto alla restituzione delle somme erogate a titolo di finanziamento soci, postergato rispetto agli altri creditori sociali nei casi di cui all’art. 2467 c.c..

Cass., Sez. V Penale, 18/02/2019, n. 12186Matteo Marciano – m.marciano@lascalaw.com

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