14.01.2021 Icon

La memoria di Banca d’Italia sulle proposte di regolamento in materia di cartolarizzazioni

Le proposte di regolamento, discusse nella memoria del 11 gennaio 2021, hanno ad oggetto le operazioni di cartolarizzazione effettuate da banche e altri intermediari e mirano a integrare il quadro regolamentare europeo, rivisto dopo la crisi finanziaria del 2007-2011. A tal riguardo, i testi, proposti dalla Commissione UE lo scorso 24 luglio, sono stati approvati dal Consiglio Europeo lo scorso 16 dicembre e sono in attesa dell’approvazione definitiva da parte del Parlamento Europeo, prevista nelle prossime settimane.

Le due proposte di regolamento, n. 282 e 283 del 2020, fanno parte di un programma di revisione delle norme sul mercato dei capitali dell’Unione Europea, avente l’obiettivo di realizzarne una maggiore integrazione, nonché di migliorare l’efficienza dei meccanismi di finanziamento dell’economia reale.

Le cartolarizzazioni, infatti, possono aiutare le banche a finanziare l’economia consentendo, da un lato, alle stesse di cedere i prestiti e il relativo rischio di credito, nonché di liberare capitale per l’erogazione di ulteriori finanziamenti; dall’altro, di permettere ad una più ampia gamma di investitori – ovvero gli acquirenti – di finanziare la ripresa economica.

La vigente disciplina delle cartolarizzazioni viene dunque rivista nell’ottica di agevolare il ricorso a questo strumento senza, tuttavia, ridurre i presidi finalizzati ad un’adeguata gestione dei rischi.

In termini generali, la proposta si articola in tre punti principali:

  • revisione del trattamento prudenziale delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate (non-performing exposures, NPE);
  • revisione della disciplina delle garanzie in materia di cartolarizzazioni;
  • estensione della disciplina delle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS) a quelle sintetiche.

Con riferimento al primo punto, la proposta di Regolamento n. 283 modifica il Regolamento CRR prevedendo uno specifico trattamento prudenziale delle cartolarizzazioni aventi ad oggetto esposizioni deteriorate, così da assicurare che la normativa non sia di ostacolo allo sviluppo del mercato per questa particolare tipologia di operazioni.

La disciplina europea, in linea con gli standard prudenziali internazionali, era stata sviluppata con specifico riferimento alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti in bonis. Pertanto, l’attuale calibrazione dei requisiti patrimoniali non tiene conto delle peculiarità delle esposizioni deteriorate, come ad esempio delle rettifiche di valore richieste dagli investitori a seguito dell’analisi dettagliata effettuata sui portafogli che vengono ceduti con le operazioni di cartolarizzazione.

Nel dettaglio, dunque, la proposta:

  1. rivede il trattamento prudenziale dei titoli senior ai quali, al verificarsi di alcune condizioni viene applicato un fattore di ponderazione fisso del 100%;
  2. permette a chi acquista i titoli emessi a fronte di queste operazioni di considerare l’esposizione in base al valore di cessione al veicolo della cartolarizzazione e non al valore di iscrizione nel bilancio del cedente;
  • chiarisce che il requisito patrimoniale applicato a chi acquista i titoli non può superare quello applicato ai crediti deteriorati prima della loro cessione al veicolo.

Per quanto concerne la disciplina delle garanzie, viene prevista una revisione della normativa in senso meno restrittivo, allineandola a quello sul rischio di credito e, più in generale, agli standard del Comitato di Basilea in materia di cartolarizzazione, che prevedono un livello minimo di rating solo per un limitato numero di garanti. In particolare, a differenza del regime attuale, le garanzie rilasciate da governi centrali, banche e intermediari finanziari ex art. 106 TUB saranno sempre ammissibili indipendentemente dal rating. Tale modifica consente di superare il problema della ammissibilità dello Stato italiano come garante con riguardo alle cartolarizzazioni assistite dalla Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze (“GACS”), nonché degli intermediari bancari e finanziari che prestano garanzie nel mercato dei crediti deteriorati.

La proposta di Regolamento n. 282 modifica il Regolamento (UE) 2017/2402 (c.d. Regolamento SEC) con l’obiettivo di istituire un quadro normativo per le cartolarizzazioni sintetiche, trasparenti e standardizzate (c.d. STS), estendendo loro lo specifico trattamento prudenziale di favore già previsto per le cartolarizzazioni STS tradizionali quelle realizzate dai confidi con sottostanti crediti verso PMI.

Le cartolarizzazioni sintetiche si distinguono da quelle tradizionali in quanto, mentre in queste ultime i crediti vengono fisicamente ceduti a una società veicolo e sono cancellati dal bilancio della cedente, nelle “sintetiche” la cessione dei crediti avviene tramite contratti derivati su credito o garanzie e i crediti restano nel bilancio della società.

Gianluca Pappacena – g.pappacena@lascalaw.com

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