Adesso sembra davvero finita. Il d.l. 39/2024 (c.d. “Decreto agevolazioni fiscali”), entrato in vigore lo scorso 30 marzo 2024, introduce, tra le varie novità, l’eliminazione, per gli interventi edilizi successivi alla sua entrata in vigore, di quasi tutte le fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni.
La norma interessa soprattutto – neanche a dirlo – il c.d. Superbonus, misura emergenziale introdotta con il d.l. 34/2020 e oggetto, nel corso del tempo, di progressivi restringimenti, l’ultimo dei quali ha visto diminuire l’ammontare dello sconto fiscale dal 110% al 70%.
L’eliminazione dell’opzione colpisce tutti, persino coloro che finora erano stati salvaguardati, come gli IACP, degli ETS, e delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Lo stesso dicasi, in parte, anche per le abitazioni dei terremotati. Al momento, sono fatte salve le ristrutturazioni effettuate in occasione dei recenti e ben noti eventi sismici in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (non però in altre regioni, come l’Emilia-Romagna), dove comunque lo stato ha stanziato solo 400 milioni di euro.
Nell’attesa della legge di conversione, si può però notare fin da ora come il divieto di cessione del credito fiscale non sia scomparso del tutto.
Il comma 2 prevede, infatti, un regime transitorio, prevedendo che sia possibile beneficiare della cessione del credito o dello sconto in fattura qualora:
- risulti presentata la CILA (alla data del 16 febbraio 2023, ossia la data fissata proprio dall’altro provvedimento d’urgenza adottato appena un anno fa (d.l. 11/2023)), se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo art. 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- nel medesimo termine, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo art. 119 e sono effettuati dai condomini;
- risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’art. 119 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’art. 119;
- siano già iniziati i lavori, oppure, se non siano ancora iniziati, sia stato comunque stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’art. 119 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
Per quanto riguarda il bonus relativo alle barriere architettoniche, è ancora possibile effettuare la cessione del credito o fruire dello sconto in fattura per le spese sostenute fino alla data di entrata in vigore del decreto.
Le stesse disposizioni continuano ad applicarsi anche alle spese sostenute successivamente a tale data per gli interventi per cui, in data antecedente, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo e siano già iniziati i lavori, oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo (se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo).
Il decreto interviene, infine, anche sulla repressione delle frodi, in particolare riducendo a una la possibilità di cessione ed estendendo la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione.