21.03.2024 Icon

Investitore danneggiato dal prospetto non veritiero: la Consob è responsabile?

La Consob non ha un generale obbligo di valutare nel merito la bontà delle informazioni fornite dall’emittente nel prospetto informativo che accompagna il collocamento del titolo.

Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 1653/2024, emessa a seguito di un ricorso di alcuni investitori al dettaglio, che avevano avanzato alcune pretese risarcitorie nei confronti dell’Autorità per non avere vigilato adeguatamente su un prospetto informativo riportanti informazioni asseritamente false.

Com’è noto, il prospetto informativo è quel documento che deve essere obbligatoriamente redatto e pubblicato dall’emittente che intende offrire un prodotto finanziario al pubblico.

Attraverso questo strumento, soggetto all’approvazione della Consob, l’emittente deve informare gli investitori sulle caratteristiche del prodotto e sui rischi connessi all’investimento.

Esso rappresenta, quindi, un istituto di grande rilievo, in quanto la corretta informazione del mercato, degli investitori professionali e dei piccoli risparmiatori è la precondizione per assicurare il buon andamento dei mercati.

È per questo che l’ordinamento si preoccupa molto affinché sia offerto al pubblico un documento chiaro, completo, e soprattutto veritiero.

Dei danni subiti dall’investitore, che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto, rispondono in primo luogo l’emittente, l’offerente e l’eventuale garante, nonché le persone responsabili delle informazioni ivi contenute (come il revisore legale dei conti; cfr. art. 94, c. 8, TUF).

La falsità del prospetto può, a certe condizioni, configurare anche un vero e proprio reato (cfr. art. 173 bis TUF).

In tutto ciò, però, secondo l’ordinanza della Cassazione in commento, il ruolo della Consob appare molto più defilato.

Essa, infatti, non è chiamata a svolgere valutazioni di merito sugli strumenti finanziari oggetto di sollecitazione, né a effettuare verifiche in ordine alla veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto informativo.

Una sua eventuale responsabilità potrà, al limite, essere valutata sulla base del grado di diligenza richiestole nell’attività di controllo esercitata, vale a dire la normale diligenza qualificata di cui all’art. 1176, 2° c., c.c..

Secondo la Suprema Corte potrà, quindi, immaginarsi una colpa dell’Autorità “nei casi in cui la falsità delle informazioni contenute nel prospetto è manifesta ovvero nel caso in cui abbia omesso di svolgere i necessari approfondimenti in presenza di specifiche segnalazioni che denuncino tali falsità”.

Il solo fatto della falsità del prospetto informativo non basta a fondare una responsabilità della Consob, “in quanto in questo modo le si attribuirebbe una responsabilità di mera posizione idonea a dare luogo a un rischio di paralisi dell’attività di autorizzazione alla pubblicazione dei prospetti o, comunque, a un eccesso di deterrenza”. 

Autore Simone Mascelloni

Associate

Milano

s.mascelloni@lascalaw.com

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