04.11.2026 Icon

Stessa banca, stesso fatto, due prescrizioni diverse

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146, comma 2, l. fall. cumula in sé l’azione sociale e l’azione verso i creditori sociali, che restano distinte sia nei presupposti sia in punto di prescrizione: stesso termine quinquennale, ma dies a quo diverso. È quanto ribadisce una sentenza del Tribunale di Brescia che, applicando questo principio a un’azione proposta anche contro la banca finanziatrice, arriva a un esito solo in apparenza contraddittorio: la pretesa per il danno alla società, relativa alla concessione abusiva di credito e alle garanzie reali ottenute dalla banca, risultava prescritta; quella per il danno ai creditori sociali, fondata sugli stessi fatti e rivolta allo stesso convenuto, no.

Trib. Brescia, Sez. spec. impresa, sentenza 24 luglio 2026 (R.G. 8258/2022), pres. R. Del Porto, est. D. Scaffidi

Un’azione, due pretese: dies a quo distinti per presupposto

Il punto di partenza è noto: l’azione esercitata dal curatore ex art. 146, comma 2, l. fall. cumula in sé l’azione sociale di responsabilità (artt. 2392-2393 c.c. per le s.p.a., art. 2476, comma 3, c.c. per le s.r.l.) e l’azione di responsabilità verso i creditori sociali (art. 2394 c.c.; art. 2476, comma 6, c.c.), senza che le due azioni perdano la loro autonoma identità. Entrambe restano soggette al medesimo termine quinquennale, ma con un dies a quo diverso: per l’azione sociale la prescrizione decorre dal momento in cui il danno si manifesta oggettivamente nel patrimonio della società per effetto dell’inadempimento gestorio, ed è sospesa ex art. 2941, n. 7, c.c. finché l’amministratore convenuto resta in carica; per l’azione dei creditori sociali decorre invece dal momento in cui l’insufficienza dell’attivo – che non coincide con lo stato d’insolvenza ex art. 5 l. fall. – diventa oggettivamente percepibile all’esterno, con una presunzione relativa di coincidenza tra questo momento e la dichiarazione di fallimento, superabile dall’amministratore solo allegando fatti sintomatici di assoluta evidenza anteriori.

La sospensione per gli amministratori non si trasmette alla banca coobbligata

È proprio su questo meccanismo che si innesta il punto più interessante della sentenza. La banca che concorre con l’operato infedele degli amministratori – erogando credito abusivo o acquisendo garanzie reali ingiustificate – risponde verso i creditori sociali a titolo extracontrattuale, in regime di solidarietà con gli amministratori ex art. 2055 c.c., sebbene il titolo della sua responsabilità sia diverso da quello degli amministratori. Il tribunale chiarisce che la sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2941, n. 7, c.c. in favore della società nei confronti dell’amministratore in carica non si estende alla banca coobbligata solidale: la disciplina generale delle obbligazioni solidali, e in particolare l’art. 1310, comma 2, c.c., esclude che la sospensione maturata nei confronti di un condebitore possa giovare agli altri. Per la banca, dunque, il termine di prescrizione corre senza le soste di cui beneficiano gli amministratori, con la conseguenza che un illecito risalente nel tempo può restare prescritto nei suoi confronti anche quando, rispetto agli amministratori, la sospensione ne ha preservato l’azionabilità.

Il caso concreto: la stessa ipoteca, due esiti opposti

Nella vicenda esaminata, la curatela aveva contestato alla banca il concorso in due distinti illeciti, entrambi qualificati come illeciti istantanei: la concessione abusiva di credito (mutui del 2005 e del 2007) e l’acquisizione di garanzie reali ingiustificate (ipoteche iscritte tra marzo e luglio 2010). Per la pretesa risarcitoria della società, il danno si manifesta con l’erogazione del finanziamento o, per le garanzie, con l’assoggettamento del bene al vincolo: il relativo credito risarcitorio, verificato che tra l’ultima ipoteca (luglio 2010) e la notifica dell’atto di citazione (6 luglio 2022) erano trascorsi ben oltre cinque anni, risultava quindi prescritto – al più tardi nel 2015 per le garanzie, e ancora prima per i mutui. Per la pretesa dei creditori sociali, invece, il danno diventa oggettivamente percepibile solo in presenza di fatti sintomatici di assoluta evidenza o, in mancanza, con la dichiarazione di fallimento (24 febbraio 2020): tra questa data e la citazione non era decorso il quinquennio, sicché il credito risarcitorio azionato nell’interesse del ceto creditorio non era prescritto. Il tribunale ha così condannato la banca, in solido con alcuni amministratori, al risarcimento del danno da illegittima acquisizione di garanzie – ma esclusivamente a titolo di responsabilità verso i creditori sociali, essendo la corrispondente pretesa “sociale” ormai estinta.

Le ricadute pratiche per la curatela

La sentenza offre un’indicazione operativa che va oltre il caso specifico. Quando il curatore intende convenire in giudizio, insieme agli amministratori, un terzo che abbia concorso nell’illecito gestorio – tipicamente una banca – non può limitarsi a verificare la tenuta dell’azione nei confronti degli amministratori, confidando nella sospensione di cui questi beneficiano durante l’incarico: deve calcolare la prescrizione separatamente per il terzo, che non gode di alcuna sospensione collegata alla permanenza in carica altrui. Conviene perciò impostare la domanda, fin dall’origine, distinguendo con chiarezza il titolo sociale da quello verso i creditori anche nei confronti del concorrente esterno, ed enfatizzare – ove possibile – proprio quest’ultimo, il cui dies a quo è ancorato alla dichiarazione di fallimento e gode della presunzione relativa che sposta sull’amministratore (e, allo stesso modo, sul terzo che intenda giovarsene) l’onere di provare una percepibilità anteriore dell’incapienza patrimoniale. È un’impostazione che, come mostra il caso bresciano, può fare la differenza tra un’azione interamente prescritta e un recupero di diverse centinaia di migliaia di euro.

Autore Siria Nedbal

Trainee

Milano

s.nedbal@lascalaw.com

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