La responsabilità professionale del veterinario può comportare il risarcimento del danno non patrimoniale subito dalle persone legate affettivamente all’animale, anche quando non sia accertato che la condotta del professionista ne abbia causato la morte. È quanto affermato dalla Corte d’appello di Firenze, che ha riconosciuto la risarcibilità della sofferenza morale ed esistenziale derivante da trattamenti veterinari inadeguati, distinguendo tale pregiudizio dal danno biologico di natura psichica.
Corte d’appello di Firenze, Sez. IV, 29 luglio 2026, n. 2634.
La vicenda
Il caso trae origine dalle cure prestate a una cagnolina di tredici anni, condotta presso l’ambulatorio veterinario per una grave emorragia del cavo orale e successivamente sottoposta a ulteriori interventi, prima di essere ricoverata presso la clinica universitaria, dove sarebbe poi deceduta.
I coniugi che si occupavano dell’animale avevano agito in giudizio contro il veterinario, chiedendo la risoluzione del contratto, la restituzione dei compensi percepiti e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. La loro prospettazione, però, non era fondata sull’assunto che il veterinario avesse causato la morte della cagnolina, bensì sull’addebito di cure inadeguate, dell’omessa gestione del dolore e delle sofferenze evitabili o ulteriori da queste derivate. Il Tribunale di Livorno aveva rigettato la domanda. In appello, tuttavia, la Corte ha rilevato che il primo giudice aveva richiamato, ai fini decisori, la bozza della consulenza tecnica veterinaria e non la sua versione definitiva, la quale, all’esito del contraddittorio tecnico, aveva invece evidenziato profili di malpractice.
La decisione della Corte
La Corte d’appello ha accolto il gravame, riconoscendo la responsabilità del veterinario sulla base degli approfondimenti peritali disposti nel secondo grado.
In particolare, è emerso che il professionista aveva omesso accertamenti diagnostici e adottato trattamenti non conformi alle corrette pratiche veterinarie, senza assicurare un’adeguata terapia analgesica.
Secondo i giudici, le condizioni cliniche dell’animale e il rischio emorragico non giustificavano l’omissione di qualsiasi trattamento antidolorifico, essendo disponibili soluzioni terapeutiche alternative.
La Corte ha pertanto dichiarato risolto, per inadempimento del veterinario, il contratto relativo alle prestazioni professionali di cura dell’animale, condannando il professionista alla restituzione dei compensi percepiti e al risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti alla sua condotta.
L’aspetto più significativo della pronuncia riguarda, tuttavia, il riconoscimento del danno non patrimoniale subito dai due coniugi.
Il danno non patrimoniale e il rapporto affettivo con l’animale
La Corte ha attribuito rilievo giuridico al rapporto affettivo con l’animale d’affezione, escludendo che la tutela competa soltanto al proprietario formale. Anche la moglie, pur non proprietaria, è stata ritenuta legittimata in quanto convivente e stabilmente legata all’animale da un rapporto affettivo concreto e significativo.
La consulenza medico-legale aveva escluso il nesso causale tra le patologie psichiche dedotte dagli attori e i fatti di causa. Ciò non ha però impedito il riconoscimento di un diverso danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza interiore e nelle ricadute esistenziali derivanti dall’avere assistito ai patimenti della cagnolina. Decisiva, in tal senso, è stata la prova testimoniale sul turbamento dei coniugi e sul mutamento delle loro abitudini di vita.
Il principio
La pronuncia non introduce un automatismo risarcitorio in presenza di un inadempimento professionale o di un evento doloroso che coinvolga un animale domestico.
Il risarcimento presuppone l’accertamento della condotta colpevole, dell’effettiva esistenza del pregiudizio e del relativo nesso causale.
Assume quindi particolare rilievo la distinzione tra la sofferenza derivante dalla perdita dell’animale e quella conseguente ai trattamenti inadeguati che gli siano stati praticati.
Nel caso concreto, soltanto quest’ultima componente poteva essere imputata al veterinario e costituire oggetto di risarcimento.
Osservazioni conclusive
La decisione contribuisce a definire i confini della responsabilità professionale veterinaria, riconoscendo la rilevanza risarcitoria del rapporto affettivo con l’animale da compagnia anche in assenza di una lesione accertata dell’integrità psicofisica del danneggiato.
L’interesse della pronuncia risiede soprattutto nella distinzione tra danno biologico e sofferenza morale, che può essere autonomamente risarcita quando risulti concretamente provata e causalmente riconducibile all’inadempimento.
Sul piano applicativo, tale impostazione assume rilievo anche nella valutazione dell’esposizione risarcitoria connessa alla responsabilità civile professionale del veterinario, imponendo di considerare non soltanto le conseguenze cliniche delle cure, ma anche gli eventuali pregiudizi non patrimoniali subiti dalle persone stabilmente legate all’animale, senza prescindere dalla prova del danno e del nesso causale.
04.11.2026

