La presenza di un Organismo di Composizione della Crisi nel territorio non basta a impedire la nomina di un professionista sostitutivo, se l’assistenza necessaria resta, nei fatti, indisponibile. Il Tribunale di Marsala valorizza l’effettività dell’accesso alle procedure di sovraindebitamento e accoglie la richiesta del debitore che, pur essendosi diligentemente attivato, non aveva ottenuto il supporto degli organismi competenti.
Tribunale di Marsala, Sezione feriale, decreto del 17 agosto 2026 (R.G. n. 1213/2026 V.O.)
L’inerzia degli organismi territorialmente competenti
La vicenda riguarda un debitore intenzionato ad accedere a una procedura di regolazione della crisi da sovraindebitamento. Nel marzo 2025 questi conferiva incarico a un OCC territorialmente competente, accettava il preventivo, trasmetteva la documentazione richiesta e versava gli acconti. L’organismo, tuttavia, non completava le attività necessarie, nonostante ripetuti solleciti e una formale diffida. Dopo quasi un anno di inerzia, durante il quale il debitore rimaneva esposto a iniziative esecutive individuali, l’OCC restituiva le somme percepite. Neppure l’altro organismo del circondario poteva offrire assistenza: la sua attività risultava sospesa, senza una data prevedibile di ripresa.
L’interpretazione funzionale dell’assenza dell’OCC
L’art. 68, comma 1, CCII prevede la nomina di un professionista sostitutivo quando nell’ambito territoriale competente non vi siano Organismi di Composizione della Crisi. Il Tribunale supera una lettura meramente letterale della disposizione: l’assenza rilevante non coincide soltanto con l’inesistenza formale dell’organismo, ma comprende anche l’impossibilità oggettiva di fruire della sua attività. Il ragionamento muove dalla funzione dell’OCC, che non rappresenta un fine in sé, ma lo strumento attraverso il quale il debitore può accedere alla procedura. Negare la sostituzione in presenza di un organismo esistente soltanto sulla carta significherebbe privilegiare la forma sulla tutela e rendere inefficace il rimedio proprio quando risulta necessario.
Il principio di effettività della tutela
Questa interpretazione trova sostegno nel principio di effettività della tutela richiamato dal giudice alla luce dell’art. 24 Cost., dell’art. 6 CEDU e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Gli adempimenti procedimentali non possono trasformarsi in ostacoli irragionevoli all’esercizio dei diritti. La nomina sostitutiva, quindi, non costituisce una deroga al sistema, bensì uno strumento per attuarne le finalità. Occorre però un impedimento concreto, oggettivo, non meramente temporaneo e non imputabile al debitore, che abbia esperito le iniziative ragionevolmente esigibili per ottenere assistenza.
I presupposti della nomina sostitutiva
Nel caso esaminato, l’incarico conferito, i pagamenti, i solleciti, la diffida e il tentativo di rivolgersi all’altro OCC documentavano proprio tale situazione. Il Tribunale ha quindi nominato un professionista iscritto nell’Elenco dei gestori della crisi, incaricandolo di svolgere le funzioni dell’organismo e disponendo che comunicasse l’accettazione entro dieci giorni. La decisione offre un’indicazione operativa precisa: di fronte all’inoperatività degli OCC, è decisivo documentare tanto l’impossibilità di ottenere assistenza in tempi ragionevoli quanto la diligenza del debitore. La mera iscrizione di un organismo nel registro non può, da sola, precludere l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi.
26.10.2026