Il Tribunale di Marsala si è occupato delle conseguenze della mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria. Pur rigettando la domanda principale, il giudice ha ritenuto rilevante l’assenza ingiustificata della resistente, condannandola al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Tribunale di Marsala, 4 agosto 2026, n. 490
Mediazione obbligatoria e sanzione
La vicenda trae origine dall’azione proposta dall’assegnatario di un alloggio popolare, il quale chiedeva il rilascio dell’immobile sostenendo che lo stesso fosse occupato abusivamente dalla resistente. Quest’ultima si costituiva contestando la domanda e proponeva, a sua volta, una domanda riconvenzionale diretta a far dichiarare la decadenza del ricorrente da ogni diritto sull’alloggio.
Nel corso del giudizio il Tribunale disponeva la separazione delle domande soggette a riti differenti e il mutamento del rito da semplificato a ordinario. All’esito dell’istruttoria documentale, la domanda di rilascio veniva rigettata, mentre la riconvenzionale veniva dichiarata inammissibile.
L’assenza ingiustificata pesa sul processo
Il passaggio più significativo della decisione riguarda la mediazione. Il Tribunale ha infatti rilevato che la mancata partecipazione della resistente al procedimento obbligatorio, in assenza di un giustificato motivo, comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 12-bis del D.Lgs. 28 marzo 2010, n. 28.
La norma assume una funzione dissuasiva: la mediazione non può essere considerata un mero adempimento formale, destinato a esaurirsi nella convocazione delle parti. Al contrario, essa costituisce un passaggio effettivo del percorso di gestione della lite, soprattutto nei casi in cui la controversia riguarda rapporti personali o abitativi nei quali una soluzione anticipata può evitare l’irrigidimento delle posizioni processuali.
La sanzione applicata dal giudice non dipende dall’esito finale della causa. Nel caso concreto, infatti, la resistente ha ottenuto il rigetto della domanda principale, ma ciò non ha impedito la condanna al pagamento della somma prevista dalla legge. Il dato decisivo non è quindi la soccombenza sul merito, bensì la condotta tenuta rispetto all’obbligo di partecipazione.
Considerazioni conclusive
La pronuncia conferma un principio operativo di rilievo: la partecipazione alla mediazione obbligatoria è un onere processuale effettivo, la cui violazione può produrre conseguenze economiche autonome rispetto all’esito della lite.
09.10.2026