Il Tribunale di Sulmona torna sul rapporto tra domanda di mediazione e domanda giudiziale nelle controversie condominiali. La pronuncia chiarisce che, ai fini della condizione di procedibilità, non è necessaria una perfetta sovrapponibilità tra istanza e citazione: è sufficiente che coincidano i fatti principali e che la controparte sia posta in condizione di conoscere il nucleo delle pretese.
Tribunale di Sulmona, 10 luglio 2026, n. 147
La mediazione nell’impugnazione condominiale
La fattispecie trae origine dall’impugnazione, proposta da una condomina, di una delibera assembleare avente ad oggetto, tra l’altro, lavori su una terrazza condominiale, interventi sugli ascensori e approvazione del rendiconto.
Il condominio, costituitosi in giudizio, eccepiva in via preliminare l’improcedibilità di parte della domanda. Secondo la difesa del convenuto, una delle contestazioni svolte in citazione non sarebbe stata compresa nell’istanza di mediazione obbligatoria, che avrebbe riguardato soltanto alcuni punti della delibera impugnata.
Il Tribunale era, quindi, chiamato a stabilire se lo scostamento tra istanza di mediazione e domanda giudiziale fosse tale da impedire il positivo assolvimento della condizione di procedibilità.
L’oggetto della domanda di mediazione
Il punto di partenza è rappresentato dall’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, che include le controversie condominiali tra quelle soggette a mediazione obbligatoria. L’omissione del tentativo comporta l’improcedibilità della domanda.
Tuttavia, la verifica non può arrestarsi al dato meramente formale. L’art. 4, comma 2, dello stesso decreto richiede che la domanda di mediazione indichi organismo, parti, oggetto e ragioni della pretesa. Tali elementi delimitano il perimetro del confronto e consentono alla controparte di comprendere tempestivamente le ragioni dell’iniziativa.
In questa prospettiva, il Tribunale avvicina il contenuto dell’istanza a quello degli atti processuali disciplinati dall’art. 125 c.p.c. Non si tratta, però, di imporre una duplicazione del futuro atto di citazione, ma di garantire una corrispondenza sostanziale tra i fatti dedotti nella fase stragiudiziale e quelli poi portati dinanzi al giudice.
La simmetria non è assoluta
La decisione aderisce all’orientamento più elastico richiamato dal Tribunale, secondo cui la condizione di procedibilità è soddisfatta quando i fatti posti a fondamento della domanda giudiziale siano sostanzialmente gli stessi indicati nell’istanza di mediazione.
Il giudice valorizza quindi il nucleo fattuale della controversia, anziché pretendere una identità rigorosa di petitum e causa petendi. Nel caso concreto, l’istanza faceva riferimento agli errori nel verbale assembleare, alla mancata allegazione di documenti, all’omessa indicazione dei criteri di riparto e alla documentazione relativa agli ascensori. Si trattava, secondo il Tribunale, di questioni idonee a ricomprendere, nelle linee essenziali, anche le censure poi sviluppate in citazione.
Per questa ragione l’eccezione di improcedibilità è stata respinta.
Considerazioni conclusive
La domanda introduttiva non deve diventare una copia anticipata dell’atto giudiziale, ma deve contenere un’esposizione sufficientemente chiara dell’oggetto della lite e delle ragioni della pretesa.
Il principio è rilevante sul piano operativo: nella redazione dell’istanza occorre indicare con precisione il perimetro sostanziale della controversia, evitando formule generiche, ma senza che ogni successivo sviluppo argomentativo comporti automaticamente l’improcedibilità.
24.09.2026