17.09.2026 Icon

La Sezione Impresa non è per tutti

Nelle controversie relative a società di persone, sebbene queste siano senza ombra di dubbio società a pieno titolo, è competente il Tribunale ordinario e non la Sezione specializzata in materia di Impresa.

Tribunale di Catanzaro, Sez. Impresa, ordinanza del 19 giugno 2025, n. 6097

Il caso

Così si pronunciava la Sezione specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Catanzaro, con l’ordinanza del 19 giugno 2025, qui in commento, con la quale, accogliendo l’eccezione di incompetenza formulata dalla convenuta, dichiarava la propria incompetenza a favore dell’ordinaria sezione civile e rigettava, così, un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. promosso dalla socia di minoranza di una s.n.c. al fine di poter esaminare documenti attinenti alla gestione societaria.

Le Sezioni specializzate in materia di Impresa

Come noto, le prime sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale furono istituite con il D. Lgs. 168/2003, presso un numero limitato di sedi e, successivamente, con il D.L. 1/2012, poi convertito in legge n. 27/2012, il legislatore trasformò e rinominò queste strutture in Sezioni specializzate in materia di Impresa, con contestuale estensione delle competenze, tra le altre, al contenzioso societario e alle controversie aventi ad oggetto contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria.

In punto di competenza territoriale, l’art. 1 del D. Lgs. 168/2003 stabilisce che le cd. Sezioni specializzate in materia di Impresa siano istituite solamente presso determinati Tribunali e Corti d’Appello, spesso coincidenti con quelli ubicati nel capoluogo di Regione.

Riguardo, invece, alla competenza per materia, l’art. 3 del D. Lgs. 168/2003 individua una serie di specifiche materie per le quali è necessario rivolgersi alla Sezione specializzata in materia di Impresa, tra le quali il 2° comma individua quelle concernenti le cause riguardanti le S.p.a., le S.a.p.a., le S.r.l., le imprese cooperative e le mutue assicuratrici, le società europee di cui al Regolamento CE n. 2157/2001 e le cooperative europee di cui al Regolamento CE n. 1435/2003, le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all’estero, ovvero le società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento. Nel dettaglio, per queste e le altre materie espressamente individuate dal quadro normativo, si parla di competenza funzionale delle Sezioni specializzate in materia di Impresa, il che significa che le cause inerenti a quelle materie espressamente individuate dal legislatore devono inderogabilmente essere sottoposte a dette Sezioni specializzate, essendo sottratte alla cognizione del giudice ordinario.

In tali materie, tuttavia, non vi rientrano, invece, le controversie relative società di persone – e, dunque, società semplici, S.n.c. e S.a.s. – alle quali la disciplina non è applicabile nemmeno in via analogica.

Il Tribunale di Catanzaro confermava tale applicazione, ribadendo che la controversia “esula dalla competenza funzionale della Sezione specializzata”, essendo, invece, di competenza del Tribunale Ordinario di Crotone, in applicazione del generale principio di cui all’art. 19 c.p.c., ai sensi del quale, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha la propria sede.

Autore Matteo Rebecchi

Associate

Bologna

m.rebecchi@lascalaw.com

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